6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 101/25 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Anapurna/UAMI — Annapurna (ANNAPURNA)
(Causa T-71/13)
2013/C 101/54
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anapurna GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Annapurna SpA (Prato)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012, nella parte in cui ha ammesso la registrazione del marchio comunitario n. 001368166 «ANNAPURNA» e non l’ha dichiarato nullo, per i prodotti «borse» (classe 18), «trapunte e biancheria da letto» (classe 24) e «articoli di vestiario, cappelleria, pantofole» (classe 25); |
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condannare la parte interveniente alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
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chiedere al convenuto di produrre le prove dell’uso («documenti») fornite dalla parte interveniente nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ANNAPURNA» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 1 368 166
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario per gli altri prodotti
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio