16.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/27 |
Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 — Meta Group/Commissione europea
(Causa T-34/13)
2013/C 79/48
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A Bartolini, V. Colcelli, e A. Formica, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:
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la nota della DG Enterprise and Industry Directorate — General del 11.12.2012 Prot. N. 1687862; |
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il Financial Audit Report n. S12.16817; |
e, per quanto occorrer possa:
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la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 12.11.2012, avente ad oggetto «Pagamento mediante compensazione tra crediti della Commissione», con la quale la Commissione comunicava l’avvenuta compensazione del credito di 69 061,80 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione al contratto Take-it-Up (n. 245637) con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833; |
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la nota della D.G. dela Budget execution (general budget abd EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380282, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da Meta Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative (n. 245599), con il corrispondente debito, così come risultante della Debit Note n. 32412078833; |
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la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380323, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16 772,36 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative con il corrispondente debito di pari importo; |
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la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 22.11.2012 Prot n. 1387638, avente ad oggetto la compensazione del credito di 220 518,25 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione ai contratti Take-it-Up (n. 245637) ed Ecolink+ (n. 256224) con la somma di 209 108,92 euro, così come risultano dalla Debit Note n. 32412078833 |
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e per l’effetto condannare l’Amministrazione al pagamento a favore della ricorrente della somma di 424 787,9 euro, oltre interessi di mora; |
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condannare l’amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente. |
Con vittoria di spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell’ambito del «Programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti, sulla violazione della previsione di cui all’amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011, la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché la violazione dei principi di tutela dei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla Violazione dell’art. 11 delle Convenzioni di sovvenzioni relative al Programma CIP (BCreative, Take-IT-Up, Ecolink+), sulla violazione del principio di ragionevolezza, nonché sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.
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4) |
Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti, sulla violazione delle previsioni di cui all’amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011 e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, della buona fede, di tutela ei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, nonché sull’insufficienza della motivazione.
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6) |
Sesto motivo, vertente sull’errore manifesto nell’effettuazione dei calcoli per la determinazione delle somme spettanti alla ricorrente.
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