Causa T‑676/13
Italian International Film Srl
contro
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) — Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Invito a presentare proposte nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 — Atto dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” — Atto dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione — Competenza — Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA — Competenza vincolata — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Linee guida permanenti 2012‑2013 — Accordo di distribuzione materiale o fisica — Assenza di previa comunicazione all’EACEA — Inammissibilità della candidatura»
Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2016
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) che conferma il rigetto, da parte della Commissione, di una domanda di sovvenzione, ma contiene motivi nuovi — Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1718/2006)
Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa
(Art. 263 TFUE)
Cultura — Programmi dell’Unione — Programma MEDIA — Richieste di finanziamento per la distribuzione di film — Trattamento da parte dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) — Competenza dell’EACEA — Portata — Adozione di una decisione, a seguito di una domanda di riesame, fondata su un motivo non applicato dalla Commissione nella sua decisione iniziale di rigetto — Esclusione
(Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1718/2006)
Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso / d’impugnazione — Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato — Annullamento da cui non può che conseguire una nuova decisione identica nel merito — Motivo inoperante
(Art. 263 TFUE)
Cultura — Programmi dell’Unione — Programma MEDIA — Domanda di finanziamento per la distribuzione di film — Obbligo per il richiedente di fornire informazioni complete — Portata
(Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1718/2006)
Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione — Irricevibilità
(Art. 263 TFUE)
Il fatto che una lettera sia stata inviata da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione in risposta ad una domanda formulata dal destinatario non è sufficiente perché essa possa essere qualificata come decisione, e quindi, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, TFUE, impugnabile con ricorso di annullamento. Infatti, se è vero che il ricorso di annullamento è esperibile nei confronti di tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura o dalla loro forma, nonché, eventualmente, alle condizioni e secondo le specifiche modalità previste dall’articolo 263, quinto comma, TFUE, per le disposizioni adottate dagli organi e dagli organismi dell’Unione, ciò accade a condizione, allorché il ricorso è proposto da una persona fisica o giuridica, che tali disposizioni siano dirette a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di quest’ultima, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
Tale è il caso di una lettera dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) che conferma una decisione di rigetto della candidatura di un’impresa alla concessione di una sovvenzione per un film, in seguito a un invito a presentare proposte pubblicato nell’ambito della decisione n. 1718/2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), qualora, nell’ambito di tale lettera, l’EACEA sia andata oltre quanto avrebbe richiesto un semplice chiarimento della precedente decisione di rigetto della Commissione e non si è limitata a illustrare la suddetta decisione, bensì ha assunto una posizione nel senso del rigetto della domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente. Una siffatta lettera costituisce effettivamente una decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
(v. punti 26, 27, 32, 34)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
La competenza dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), in materia di sovvenzioni accordate nell’ambito dell’invito a presentare proposte pubblicato nell’ambito della decisione n. 1718/2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), è limitata, in primo luogo, all’istruzione del fascicolo di ciascun richiedente per preparare una proposta di selezione da adottare da parte della Commissione conformemente alle procedure di comitatologia, in secondo luogo, alla notifica ai loro beneficiari delle decisioni individuali relative alla concessione di sovvenzioni, e, in terzo luogo, al trattamento delle domande dirette a riesaminare le decisioni relative alla concessione di sovvenzioni.
Di conseguenza, in circostanze nelle quali un candidato chiede il riesame di una decisione di rigetto, l’EACEA, al fine di procedere al trattamento di tale domanda, ha la scelta fra limitarsi a chiarire la decisione di rigetto o investire la Commissione affinché essa modifichi tale decisione, o nel senso della concessione di una sovvenzione, o nel senso di un rigetto, ma per motivi diversi da quelli inizialmente applicati. In tal proposito, l’EACEA non può, in alcun modo, essere competente per modificare una decisione che non aveva competenza per adottare. Ne consegue che qualora, a seguito di una domanda di riesame, l’EACEA proceda essa stessa a un diniego fondato su un motivo non applicato dalla Commissione, essa vizia di incompetenza la propria decisione.
(v. punti 49, 51, 53)
V. il testo della decisione.
(v. punti 54, 65)
Come risulta dal punto 5.1 delle linee guida permanenti del programma MEDIA 2007 allegate a un invito a presentare proposte che rientra nell’ambito della decisione n. 1718/2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), la concessione di una sovvenzione alla distribuzione presuppone che il richiedente proceda personalmente alla distribuzione cinematografica del film sul territorio di cui trattasi. Tuttavia, tale disposizione prevede la possibilità, per il distributore, di ricorrere in misura limitata ad accordi di subappalto, a condizione che tale ricorso sia stato portato a conoscenza dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). In tale contesto, il punto 5.1 contiene una ripartizione degli accordi di distribuzione in tre categorie che corrispondono rispettivamente agli accordi di subappalto, agli accordi di suddivisione di attività di distribuzione tra diversi operatori nonché agli accordi riguardanti il ricorso a distributori fisici per servizi specifici, i quali non sono ammissibili alle sovvenzioni. Tuttavia, il fatto che tali distributori fisici non siano ammissibili alle sovvenzioni non significa che gli accordi riguardanti il ricorso a questi ultimi per servizi particolari non debbano essere comunicati all’EACEA. D’altra parte, non fosse altro che per verificare l’esistenza materiale di un accordo siffatto di distribuzione fisica e il fatto che esso non eccede tale preciso ambito, ciascun richiedente è tenuto a elucidare per quanto possibile l’EACEA sugli elementi necessari all’esame della domanda di sovvenzione, compresi gli elementi che possono ostare, a causa di un malinteso sulla loro portata, all’esito favorevole della domanda di sovvenzione.
Tale lettura si impone tanto più che il fatto, per un distributore, di ricorrere mediante contratto a società terze per assicurare una parte dei compiti di distribuzione costituisce una deroga rispetto al principio secondo il quale esso deve garantire personalmente la distribuzione del film, il che comporta che essa deve essere interpretata in senso restrittivo. Del resto, l’interpretazione che fa prevalere l’informazione più completa e adeguata possibile dell’EACEA è l’unica compatibile con il principio di buona amministrazione e, in particolare, di buona gestione finanziaria e di controllo dell’utilizzo delle risorse di bilancio dell’Unione ai fini previsti. Infatti, un’informazione incompleta o erronea fornita dal richiedente non può condurre l’EACEA a raccomandare alla Commissione il finanziamento della distribuzione di un film, allorché sussiste un dubbio sul problema di sapere se il distributore soddisfi i requisiti fissati dalla normativa applicabile.
(v. punti 56, 59, 60, 63)
V. il testo della decisione.
(v. punto 67)