SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 settembre 2016 ( *1 )

«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Determinazione delle dimensioni di un’impresa — Potere dell’ECHA — Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑620/13,

Marchi Industriale SpA, con sede in Firenze (Italia), rappresentata da M. Baldassarri e F. Donati, avvocati,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente da M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 3747 dell’ECHA, del 19 settembre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 3747,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

In data 20, 22, 23 e 25 novembre 2010 la Marchi Industriale SpA, ricorrente, ha proceduto alla registrazione di diverse sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1).

2

Nell’ambito della procedura di registrazione, la ricorrente ha dichiarato di essere una «media impresa», ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha consentito di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, come prevista all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. In conformità all’articolo 74, paragrafo 1, dello stesso regolamento, detta tariffa è stata definita dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 107, pag. 6). L’allegato I al regolamento n. 340/2008 contiene, in particolare, gli importi delle tariffe dovute per le domande di registrazione presentate in forza dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, nonché le riduzioni concesse alle microimprese, piccole e medie imprese. Peraltro, secondo l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. A tale riguardo, il Consiglio di amministrazione dell’ECHA ha adottato, il 12 novembre 2010, la decisione MB/D/29/2010 concernente la classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri (in prosieguo: la «decisione MB/D/29/2010»). All’articolo 2 e nella tabella 1 figurante in allegato a tale decisione, come modificata dalla decisione MB/21/2012/D del Consiglio di amministrazione dell’ECHA, del 12 febbraio 2013, è indicato che l’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 ammonta a EUR 19900 per una grande impresa, a EUR 13900 per una media impresa e a EUR 7960 per una piccola impresa.

3

In data 20, 22, 23 e 25 novembre 2010 l’ECHA ha emesso sei fatture, dell’importo di EUR 16275 ciascuna. Tale importo corrispondeva, secondo l’allegato I al regolamento n. 340/2008, nella versione applicabile al momento dei fatti, alla tariffa dovuta da una media impresa nel contesto di una presentazione congiunta relativa a sostanze in un quantitativo superiore a 1000 tonnellate.

4

Il 24 agosto 2012 la ricorrente è stata invitata dall’ECHA a fornire un certo numero di documenti al fine di verificare la dichiarazione con la quale essa aveva indicato di essere una media impresa.

5

Il 19 settembre 2013, al termine di uno scambio di documenti e di messaggi di posta elettronica, l’ECHA ha adottato la decisione SME(2013) 3747 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, l’ECHA ha ritenuto che la ricorrente dovesse essere considerata come una grande impresa e che dovesse versare la tariffa corrispondente. In tali circostanze, l’ECHA ha comunicato alla ricorrente che avrebbe emesso nei suoi confronti fatture a copertura della differenza tra le tariffe inizialmente versate e quelle in definitiva dovute, nonché una fattura di EUR 19900 per il pagamento dell’onere amministrativo.

6

Il 10 ottobre 2013 la ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi degli articoli 91 e 92 del regolamento n. 1907/2006, avverso la decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA.

7

Il 2 aprile 2014 la commissione di ricorso dell’ECHA ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad essa, in attesa della decisione del Tribunale nella presente causa.

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Tale ricorso fa parte di una serie di cause connesse.

9

La prima di questa serie di cause connesse si è conclusa con la sentenza di annullamento del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849).

10

L’8 gennaio 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a presentare osservazioni in merito all’eventuale rilevanza della sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849) rispetto alla presente controversia e a rispondere ad un quesito. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

11

Il 16 ottobre 2015, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere ad un quesito e a fornire determinati documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

12

Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 16 dicembre 2015.

13

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e dunque dichiarare invalida la decisione impugnata, con conseguente caducazione di ogni effetto di detta decisione, ivi compreso l’annullamento delle fatture emesse per il recupero delle maggiori imposte e per le sanzioni asseritamente dovute.

14

In udienza, la ricorrente ha rinunciato al suo capo delle conclusioni diretto all’annullamento delle fatture emesse in esecuzione della decisione impugnata, circostanza di cui è stato preso atto.

15

L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla competenza del Tribunale

16

L’ECHA rileva che la commissione di ricorso è incompetente a pronunciarsi sulla presente controversia, di cui essa è parimenti investita, in quanto la decisione impugnata non rientra tra quelle avverso le quali può essere proposto ricorso dinanzi ad essa.

17

La ricorrente rileva che il presente ricorso non implica rinuncia da parte sua al ricorso dalla stessa proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA. La ricorrente ha altresì precisato, in udienza, che essa riteneva che il Tribunale fosse competente per conoscere della presente controversia.

18

Si deve ricordare che l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che «[l]e decisioni della commissione di ricorso o dell’[ECHA], nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire la commissione di ricorso, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo [263 TFUE]».

19

A tale riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, prevede che «[p]uò essere proposto ricorso avverso le decisioni dell’[ECHA] assunte a norma dell’articolo 9, dell’articolo 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 51 [del regolamento n. 1907/2006]» dinanzi alla commissione di ricorso.

20

Orbene, la decisione impugnata non è stata assunta a norma delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, ma a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 e degli articoli 2 e 4 della decisione MB/D/29/2010. Va altresì sottolineato che né il regolamento n. 340/2008 né la decisione MB/D/29/2010 sono state adottate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006.

21

Inoltre, occorre rilevare che le disposizioni di cui agli articoli 9, 27, 30 e 51 del regolamento n. 1907/2006, previste dall’articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento, riguardano decisioni che non presentano alcun nesso con la tariffa che deve essere pagata dalle imprese dichiaranti.

22

Quanto all’articolo 20 del regolamento n. 1907/2006, esso riguarda gli «obblighi dell’[ECHA]». Il paragrafo 5 di tale articolo prevede che «[a]vverso le decisioni assunte dall’[ECHA] a norma del paragrafo 2 [di detto] articolo può essere proposto ricorso a norma degli articoli 91, 92 e 93» del regolamento n. 1907/2006. Il paragrafo 2 dello stesso articolo concerne il controllo effettuato dall’ECHA riguardo alla «completezza» di ogni registrazione, ivi incluso il pagamento della tariffa. È opportuno tuttavia rilevare che tale controllo «non comprende una valutazione della qualità o dell’adeguatezza dei dati o dei documenti giustificativi trasmessi». Peraltro, l’articolo 20, paragrafo 2, terzo e quarto comma, del regolamento n. 1907/2006 prevede che, se la registrazione «è incompleta» e il dichiarante «non la completa entro il termine fissato», l’ECHA «rifiuta la registrazione». Orbene, nel caso di specie, oltre al fatto che la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, essa non trae origine dal diniego di registrazione delle sostanze in questione.

23

Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, si deve ritenere che il Tribunale è competente per conoscere del presente ricorso, e ciò nonostante il ricorso contro la decisione impugnata parimenti proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punti da 16 a 22).

Nel merito

24

A sostegno della domanda la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte su un difetto di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo verte, in sostanza, su un errore di valutazione dei fatti di causa.

Sul primo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata

25

La ricorrente sostiene che, nonostante i rilievi circostanziati e documentati da essa formulati, l’ECHA non avrebbe preso in alcuna considerazione le sue argomentazioni. In particolare, l’ECHA non avrebbe preso in considerazione i chiarimenti forniti dalla ricorrente con la lettera dell’8 luglio 2013. La ricorrente sostiene di non essere nelle condizioni di comprendere l’iter logico seguito dall’ECHA nell’adottare la decisione impugnata. Il rinvio, operato dall’ECHA nei suoi scritti difensivi, alla lettera del 5 settembre 2013 non modificherebbe tale conclusione. In particolare, la ricorrente sostiene di aver precisato, nella sua lettera dell’8 luglio 2013, che non si doveva tenere conto dei dati relativi all’Esseco Group Srl. L’ECHA non avrebbe replicato alle argomentazioni della ricorrente nella sua lettera del 5 settembre 2013. Peraltro, il rinvio, nella decisione impugnata, ad un cospicuo numero di allegati renderebbe difficile la comprensione dell’iter logico seguito dall’ECHA.

26

L’ECHA contesta gli argomenti della ricorrente.

27

Si deve ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e di permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità. Inoltre, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto in questione, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punti 9394 e giurisprudenza ivi citata).

28

Inoltre, va rilevato che sia l’articolo 3 del regolamento n. 1907/2006, sia il considerando 9 e l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008, ai fini della definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, rinviano alla raccomandazione 2003/361.

29

La raccomandazione 2003/361 contiene un allegato, il cui titolo I concerne la «[d]efinizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione». L’articolo 2 di detto titolo è rubricato «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese».

30

Nel caso di un’impresa autonoma, ossia di un’impresa non identificabile come «impresa associata» o «impresa collegata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto allegato.

31

Nel caso di un’impresa con imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo e terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, si devono aggiungere a tali dati, da un lato, i dati delle imprese associate (situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione) proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e, dall’altro, il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

32

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. Per quanto riguarda i dati delle imprese collegate all’impresa in questione, essi risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati, in proporzione almeno equivalente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361.

33

Nella fattispecie, l’ECHA ha stabilito nella decisione impugnata che la ricorrente aveva effettivi pari o superiori a 250 persone, un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Su tale base, l’ECHA ha ritenuto che la ricorrente non potesse essere qualificata come media impresa.

34

Il calcolo dell’ECHA era specificato in una relazione allegata alla decisione impugnata. In tale relazione, l’ECHA ha ripreso i dati delle imprese qualificate come «collegate» (la Crosfield Italia Srl) e «associate» (la Marfin Srl e l’Esseco Group) e li ha successivamente aggregati, in tutto o in parte, ai dati della ricorrente. Per quanto riguarda imprese qualificate come «associate», l’ECHA ha in particolare preso in considerazione il 49,9995% dei dati dell’Esseco Group. La presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group è stata contestata dalla ricorrente in una lettera inviata all’ECHA l’8 luglio 2013.

35

In via preliminare, si devono ricordare i legami esistenti tra la ricorrente e altre imprese all’epoca dei fatti. Innanzitutto, la ricorrente era collegata alla Crosfield Italia, in quanto deteneva la maggioranza del capitale sociale di detta impresa. La ricorrente era inoltre associata della Marfin (che deteneva tra il 25% e il 50% del suo capitale sociale) e dell’Essemar SpA (di cui la ricorrente deteneva tra il 25% e il 50% del capitale sociale). Inoltre, l’Essemar era collegata, secondo l’ECHA, all’Esseco Group, in quanto quest’ultima impresa deteneva formalmente la maggioranza del capitale sociale e, quindi, dei diritti di voto degli azionisti della prima, circostanza che la ricorrente ha riconosciuto in udienza.

36

In primo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione dei dati della Crosfield Italia e della Marfin, la relazione allegata alla decisione impugnata consentirebbe alla ricorrente di conoscere le ragioni di detta decisione, tenuto conto, segnatamente, delle disposizioni pertinenti della raccomandazione 2003/361. In particolare, da tali disposizioni e dagli elementi del caso di specie risulta chiaramente che l’ECHA ha tenuto conto di tutti i dati della Crosfield Italia, nei limiti in cui tale impresa era collegata alla ricorrente (in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361), e dei dati pro rata della Marfin, nei limiti in cui tale impresa era associata della ricorrente (in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361). La ricorrente non contesta, del resto, specificamente, la presa in considerazione dei dati di tali imprese nell’ambito del presente ricorso.

37

In secondo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group, che è stata contestata dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo e che è più specificamente l’oggetto del presente ricorso, l’ECHA ha precisato alla ricorrente, in una lettera del 5 settembre 2013, che l’Esseco Group era collegata all’Essemar, la quale era un’impresa associata della ricorrente. L’ECHA ha parimenti menzionato le ragioni per le quali essa riteneva che l’Esseco Group fosse collegata all’Essemar. L’ECHA, prima di affermare che si doveva tener conto del fatto che i dati dell’Essemar erano inclusi nei conti consolidati dell’Esseco Group, ha inoltre rilevato, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, quanto segue:

«[I] dati dell’impresa associata [(nel presente caso l’Essemar)] dell’impresa in questione [(nel presente caso la ricorrente)] risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tale impresa associata [(l’Esseco Group)], a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Di conseguenza, poiché, nel vostro caso, l’Esseco Group era collegata all’Essemar che è un’impresa associata del[la ricorrente], i dati dell’Esseco Group devono essere presi in considerazione al momento di stabilire i dati complessivi del[la ricorrente]».

38

Da tali elementi risulta che la ricorrente era in grado di conoscere le motivazioni che avevano guidato l’ECHA nel calcolo delle sue dimensioni e, in particolare, per quanto riguardava la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group. In particolare, la ricorrente era in grado di comprendere le ragioni per le quali l’ECHA aveva ritenuto che l’Esseco Group fosse un’impresa collegata all’Essemar. Inoltre, la ricorrente era in grado di comprendere che i dati dell’Esseco Group erano stati presi in considerazione per il calcolo delle sue dimensioni poiché l’Esseco Group era, secondo l’ECHA, un’impresa collegata a un’impresa associata della ricorrente (l’Essemar). La ricorrente era parimenti in grado di comprendere che, per prendere in considerazione i dati dell’Esseco Group, l’ECHA aveva deciso di applicare l’articolo 6, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 che prevede che «i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento». Infine, dal momento in cui i conti consolidati dell’Esseco Group includevano, secondo l’ECHA, i dati dell’Essemar, la ricorrente era in grado di comprendere che la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group per il 49,9995% rifletteva, da un lato, la presa in considerazione dei dati dell’Essemar nella misura della detenzione del capitale sociale da parte della ricorrente e, dall’altro, la presa in considerazione dei dati dell’Esseco Group (parimenti nella misura della detenzione del capitale sociale dell’Essemar da parte della ricorrente).

39

Pertanto, senza anticipare il giudizio sugli argomenti formulati dalla ricorrente nell’ambito del suo secondo motivo, va ritenuto che la decisione impugnata rispetta il requisito della motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE.

40

Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione dei fatti

41

Secondo la ricorrente, l’ECHA avrebbe erroneamente ritenuto che l’Esseco Group ed essa stessa fossero imprese associate. I dati dell’Esseco Group sarebbero stati quindi presi in considerazione ai fini della determinazione delle dimensioni della ricorrente. Orbene, l’Esseco Group non avrebbe alcun rapporto, neppure indiretto, con la ricorrente. Rinviando alla normativa italiana di applicazione della raccomandazione 2003/361, la ricorrente rileva che l’Esseco Group detiene una quota maggioritaria del capitale sociale dell’Essemar, mentre la parte restante è detenuta da essa. L’Esseco Group non aveva tuttavia la maggioranza dei diritti di voto nell’Essemar, in virtù di accordi scritti intercorsi tra i soci della medesima. Né l’Esseco Group, né l’Essemar eserciterebbero alcun diritto di voto nella ricorrente. Di conseguenza, i dati dell’Esseco Group non avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione delle dimensioni della ricorrente. Soltanto i dati dell’Essemar, che sarebbe un’impresa associata della ricorrente, avrebbero potuto essere presi in considerazione. In tali circostanze, la ricorrente non avrebbe dovuto essere qualificata come grande impresa dall’ECHA.

42

Nella replica, la ricorrente rileva che l’interpretazione prospettata dall’ECHA nel controricorso, ove anche si voglia riconoscerle un qualche fondamento sulla base del tenore letterale della disposizione di cui si tratta, è irragionevole. Infatti, tale interpretazione condurrebbe a prendere in considerazione i dati di imprese che non sono partecipate in alcun modo, neppure indirettamente, dall’impresa in questione. Secondo la ricorrente, occorrerebbe interpretare le disposizioni di cui trattasi nel senso che ai dati dell’impresa in questione devono essere aggregati, in proporzione alla percentuale di partecipazione, i dati delle imprese possedute da imprese associate o collegate all’impresa in questione e non anche i dati delle imprese che a loro volta detengono partecipazioni nelle imprese associate o collegate all’impresa in questione. Ferma restando tale interpretazione, la ricorrente ricorda che l’Esseco Group non dispone della maggioranza dei diritti di voto nell’Essemar. In subordine, la ricorrente sostiene che, per determinare le sue dimensioni, l’ECHA sarebbe incorsa in un errore decidendo di aggiungere il 100% dei dati dell’Esseco Group. L’ECHA avrebbe dovuto limitarsi ad aggiungere i dati dell’Esseco Group a quelli dell’Essemar, e poi ad aggregarli a quelli della ricorrente in proporzione al capitale detenuto dalla stessa nell’Essemar.

43

L’ECHA contesta gli argomenti della ricorrente.

44

In primo luogo, si deve rilevare che la ricorrente non contesta la constatazione dell’ECHA secondo la quale l’Essemar ed essa stessa sono imprese «associate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361.

45

In secondo luogo, è ben vero che l’ECHA ha evocato, nella relazione allegata alla decisione impugnata, le imprese associate della ricorrente, includendovi l’Esseco Group, benché tale impresa non fosse associata della ricorrente, ai sensi della raccomandazione 2003/361. Tuttavia, risulta parimenti dalla lettera dell’ECHA del 5 settembre 2013 che sono stati ripresi i termini dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e che tale disposizione è stata applicata al caso di specie.

46

In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla relazione allegata alla decisione impugnata risulta che i dati dell’Esseco Group sono stati presi in considerazione solo in proporzione alla quota detenuta dalla ricorrente nel capitale dell’Essemar. La ricorrente riconosce del resto, nella replica, che una siffatta aggregazione proporzionale era possibile.

47

In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti formulati dalla ricorrente secondo i quali l’Esseco Group non avrebbe la maggioranza dei diritti di voto nell’Essemar, essi non si basano su alcun elemento circostanziato. In particolare, dagli elementi presentati nel dibattimento emerge che, con atto del 30 marzo 2004, l’Esseco Group e la ricorrente hanno deciso di creare un’impresa comune, ossia l’Essemar, della quale ciascuna parte possedeva la metà del capitale sociale. Risulta altresì da un accordo scritto del 9 novembre 2006 tra l’Esseco Group e la ricorrente che, da un lato, la ricorrente ha ceduto lo 0,0005% del capitale sociale dell’Essemar all’Esseco Group e che, dall’altro, la ricorrente dispone di un diritto di opzione per l’acquisizione dello 0,0005% del capitale sociale dell’Essemar. Da tali elementi risulta che l’Esseco Group disponeva, al momento della registrazione delle sostanze presso l’ECHA, della maggioranza del capitale sociale dell’Essemar, ossia il 50,0005%, circostanza che la ricorrente ha riconosciuto durante l’udienza. Peraltro, nessun elemento consente di ritenere che l’Esseco Group non disponesse della maggioranza dei diritti di voto nell’Essemar. Il fatto che la ricorrente abbia un diritto di opzione per acquisire lo 0,0005% del capitale sociale dell’Essemar non può modificare tale conclusione, dato che l’opzione di cui trattasi non è stata esercitata. La ricorrente ha peraltro riconosciuto, durante l’udienza, che, in considerazione della detenzione della maggioranza del capitale sociale dell’Essemar, l’Esseco Group disponeva formalmente della maggioranza dei diritti di voto in detta impresa.

48

In quinto luogo, per quanto riguarda l’interpretazione fornita dalla ricorrente dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e, in particolare, del suo articolo 6, essa si discosta palesemente dal senso comune delle parole impiegate in tale raccomandazione e non può, pertanto, essere accolta (v., per analogia, sentenza del 1o ottobre 1998, Regno Unito/Commissione, C‑209/96, EU:C:1998:448, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

49

In considerazione di quanto precede, nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente consente di ritenere che l’ECHA sia incorsa in un errore nella valutazione delle sue dimensioni.

50

Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

51

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, la stessa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Marchi Industriale SpA è condannata alle spese.

 

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.