Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 – Nanu-Nana Joachim Hoepp / UAMI – Vincci Hoteles (NAMMU)
(causa T‑498/13)
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo NAMMU — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»
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1. |
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3) (v. punti 22, 23, 45) |
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2. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 36) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 27 giugno 2013 (procedimento R 611/2012‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la Vincci Hoteles SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |