Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014 – Lumene / UAMI (THE YOUTH EXPERTS)
(causa T‑484/13)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo THE YOUTH EXPERTS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso — Articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all’Ufficio — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14) |
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2. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso — Competenza delle commissioni di ricorso — Nuovo esame completo del merito — Presupposto — Ricevibilità del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 59, prima frase, e 64, § 1) (v. punti 22‑24) |
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3. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 30) |
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4. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Valutazione del carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 31) |
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5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Carattere distintivo — Applicazione di criteri di valutazione specifici — Inammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 32‑34) |
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6. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Slogan che presenta un carattere di fantasia [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 35) |
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7. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Formula promozionale a carattere elogiativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36, 37) |
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8. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio denominativo THE YOUTH EXPERTS [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 42‑45) |
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9. |
Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 56) |
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10. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Valutazione della registrabilità di un segno — Considerazione della sola normativa comunitaria — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi — Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 59) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo THE YOUTH EXPERTS come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati per il candeggio e altre sostanze per il bucato [e i] preparati per pulizia, lucidatura, strofinamento e abrasione» della classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e i «prodotti igienici per la medicina[, i] cerotti, materiale per fasciature[, le] sostanze per otturazioni dentali e per impronte dentali[, i] disinfettanti[, i ] prodotti antiparassitari[, i] fungicidi [e gli] erbicidi» della classe 5 ai sensi di detto Accordo. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014 – Lumene / UAMI (THE YOUTH EXPERTS)
(causa T‑484/13)
«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo THE YOUTH EXPERTS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Portata dell’esame che deve essere compiuto dalla commissione di ricorso — Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso — Articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009»
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1. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all’Ufficio — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14) |
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2. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso — Competenza delle commissioni di ricorso — Nuovo esame completo del merito — Presupposto — Ricevibilità del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 59, prima frase, e 64, § 1) (v. punti 22‑24) |
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3. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 30) |
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4. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Valutazione del carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 31) |
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5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Carattere distintivo — Applicazione di criteri di valutazione specifici — Inammissibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 32‑34) |
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6. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Slogan che presenta un carattere di fantasia [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 35) |
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7. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchi costituiti da slogan pubblicitari — Formula promozionale a carattere elogiativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 36, 37) |
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8. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio denominativo THE YOUTH EXPERTS [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 42‑45) |
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9. |
Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punto 56) |
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Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Valutazione della registrabilità di un segno — Considerazione della sola normativa comunitaria — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi — Decisioni non vincolanti per gli organi comunitari (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 59) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo THE YOUTH EXPERTS come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2013 (procedimento R 187/2013‑2) è annullata nella parte riguardante i «[p]reparati per il candeggio e altre sostanze per il bucato [e i] preparati per pulizia, lucidatura, strofinamento e abrasione» della classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e i «prodotti igienici per la medicina[, i] cerotti, materiale per fasciature[, le] sostanze per otturazioni dentali e per impronte dentali[, i] disinfettanti[, i ] prodotti antiparassitari[, i] fungicidi [e gli] erbicidi» della classe 5 ai sensi di detto Accordo. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |