Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 settembre 2016 –
Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione
(causa T‑471/13)
«Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti il principio attivo farmaceutico citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere all’ingresso sul mercato derivanti dall’esistenza di brevetti — Accordi stipulati tra il titolare di brevetti e un’impresa di medicinali generici — Durata dell’indagine della Commissione — Diritti della difesa — Ammende — Certezza del diritto — Principio di legalità delle pene»
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1. |
Intese — Lesione della concorrenza — Concorrenza potenziale — Possibilità effettiva e concreta per un’impresa di medicinali generici di fare un ingresso a rischio sul mercato in presenza di medicinali protetti da brevetti — Accordo tra il titolare dei brevetti e imprese di medicinali generici idoneo ad impedire tale ingresso — Restrizione della concorrenza potenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 59‑65, 146‑148, 307, 342) |
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2. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione — Insieme di indizi — Presunzione d’innocenza — Applicazione — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione — Sindacato giurisdizionale — Portata (Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 66‑74, 111) |
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3. |
Intese — Lesione della concorrenza — Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti — Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici — Soluzione più redditizia o meno rischiosa per l’impresa di cui trattasi — Obiettivo di porre rimedio agli effetti di norme giuridiche troppo sfavorevoli — Irrilevanza ai fini dell’illiceità di tali accordi (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 124, 135) |
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4. |
Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima — Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto — Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza — Criterio non necessario — Infrazione per oggetto — Grado sufficiente di lesività — Criteri di valutazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 251‑257, 270‑273, 308, 309, 319, 326) |
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5. |
Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi di composizione amichevole in materia di brevetti — Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici — Pagamenti invertiti di natura sproporzionata e combinati all’esclusione dei concorrenti dal mercato — Inammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 263, 267, 315‑317, 277, 280‑281, 308) |
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6. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole — Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento — Presupposto — Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate — Valutazione alla luce dell’intero procedimento (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 353‑357, 364) |
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7. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Durata eccessiva del procedimento amministrativo — Sparizione degli elementi di prova rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti della difesa — Onere della prova — Obblighi a carico di un’impresa diligente (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punto 358) |
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8. |
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di ammende — Dies a quo — Infrazione unica e continuata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25) (v. punto 363) |
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9. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito — Portata — Riduzione a titolo della durata eccessiva del procedimento — Considerazione globale delle circostanze della causa (Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 1, e 31) (v. punti 373‑376) |
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10. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione — Limiti — Rispetto del principio di parità di trattamento — Responsabilità delle società controllanti e delle società controllanti intermedie per la condotta illecita delle loro controllate — Applicazione del principio — Insussistenza di situazioni comparabili (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 380‑386) |
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11. |
Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Azione dolosa o colposa — Nozione — Impresa che non può ignorare la natura anticoncorrenziale della propria condotta — Accordo stipulato tra un laboratorio produttore di farmaci originali e un’impresa di medicinali generici — Pagamenti invertiti di natura sproporzionata e combinati all’esclusione dei concorrenti dal mercato — Inclusione (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 23, § 2) (v. punti 403‑405) |
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12. |
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo che tiene conto del fatturato dell’esercizio sociale precedente la data di imposizione dell’ammenda (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 447‑449, 458) |
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 – Lundbeck), e domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Xellia Pharmaceuticals ApS e la Alpharma LLC sono condannate alle spese. |