Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015 –
Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI / Commissione
(causa T‑465/13)
«Aiuti di Stato — Televisione digitale — Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna — Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno — Vantaggio — Servizio di interesse economico generale — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Nuovi aiuti»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione rivolta ad uno Stato membro e che dichiara l’incompatibilità di un aiuto con il mercato interno — Ricorso di un’autorità regionale che ha concesso tale aiuto — Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 34) |
2. |
Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Presentazione di un solo e medesimo ricorso da parte di due ricorrenti — Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti — Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il secondo ricorrente — Insussistenza (Art. 263 TFUE) (v. punto 34) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa — Prima condizione enunciata nella sentenza — Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti — Assenza di un’impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico — Inclusione nella nozione (Artt. 14 TFUE e 107, § 1, TFUE; protocollo n. 26 allegato ai trattati UE e FUE) (v. punti 42, 50‑52, 54, 57, 61, 63, 64) |
4. |
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 62) |
5. |
Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Settore della diffusione radiotelevisiva — Individuazione dei servizi di interesse economico generale — Distinzione tra prestazione di servizio di diffusione radiotelevisiva e sfruttamento delle reti di diffusione radiotelevisiva — Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE; protocollo n. 29 allegato ai trattati UE e FUE) (v. punti 67, 68, 70, 71) |
6. |
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Libero apprezzamento dei fatti e delle prove (v. punto 72) |
7. |
Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Settore della diffusione radiotelevisiva — Definizione di un servizio di sfruttamento di reti come servizio di interesse economico generale — Presupposto — Rispetto del principio della neutralità tecnologica (Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE) (v. punti 78‑80) |
8. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 86) |
9. |
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 107, § 3, TFUE) (v. punti 97, 98, 103) |
10. |
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Comunicazione del passaggio al digitale — Natura giuridica — Norme di condotta indicative che implicano un’autolimitazione della discrezionalità della Commissione [Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE; comunicazione della Commissione COM(2003) 541 final] (v. punto 101) |
11. |
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Considerazione della situazione sussistente al momento dell’adozione della misura (Art. 107, § 3, TFUE) (v. punti 106, 108, 109) |
12. |
Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno — Onere della prova a carico dell’erogatore e del potenziale beneficiario dell’aiuto (Art. 4, § 3, TUE; art. 107, § 3, TFUE) (v. punto 110) |
13. |
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Considerazione di una prassi anteriore — Esclusione [Art. 107, § 3, c), TFUE] (v. punto 111) |
14. |
Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Interventi dello Stato in successione che presentano tra di loro nessi inscindibili — Valutazione globale delle misure adottate — Ammissibilità (Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE) (v. punti 115, 116) |
15. |
Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti — Modifica che incide sulla sostanza del regime — Qualificazione del regime di nuovi aiuti [Art. 108, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c); regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 4, § 1] (v. punti 128‑132) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Comunidad Autónoma de Cataluña e il Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |