Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015 –

Giant (China) / Consiglio

(causa T‑425/13)

«Dumping — Importazioni di biciclette originarie della Cina — Riesame intermedio — Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Trattamento individuale — Omessa collaborazione — Informazioni necessarie — Dati disponibili — Società collegate — Elusione»

1. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Determinazione dei dazi antidumping — Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato — Concessione alle imprese esportatrici che non hanno conseguito lo status di impresa operante in economia di mercato — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 47, 81)

2. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del prezzo all’esportazione — Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito — Adeguamenti — Considerazione dei rapporti esistenti tra il produttore-esportatore interessato e altre società aventi sede nel paese esportatore (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 8‑10) (v. punti 57‑60)

3. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Svolgimento dell’inchiesta — Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa — Presupposti — Diniego di accesso alle informazioni necessarie — Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 61‑70)

4. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Svolgimento dell’inchiesta — Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa — Presupposti — Informazione falsa o fuorviante — Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1) (v. punti 71‑76)

5. 

Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Determinazione dei dazi antidumping — Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato — Rifiuto d’imporre un dazio antidumping individuale — Rischio di elusione — Presupposto non soddisfatto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 9, § 5) (v. punti 83‑89)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 153, pag. 17).

Dispositivo

1) 

Il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è annullato nella parte in cui concerne la Giant (China) Co. Ltd.

2) 

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Giant (China) nonché le proprie spese.

3) 

La Commissione europea e la European Bicyle Manufacturers Association (EBMA) sopporteranno le proprie spese.