Causa T‑412/13

Chin Haur Indonesia, PT

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina — Elusione — Omessa collaborazione — Articoli 13 e 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015

  1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Poteri della Commissione – Limiti – Obbligo delle imprese destinatarie di una denuncia – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Spedizione del prodotto oggetto di misure antidumping attraverso paesi terzi – Criteri di valutazione – Circostanze che non consentono di concludere per l’esistenza di trasbordi

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, §§ 1, comma 2, e 2)

  3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Carattere alternativo

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1)

  4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Informazione falsa o fuorviante – Necessità di una condotta intenzionale – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1)

  5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Ricevimento di una visita di verifica – Circostanza che non dà luogo di per sé ad un accertamento di collaborazione leale e diligente

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1)

  6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Considerazione di informazioni che non sono le migliori sotto ogni profilo – Presupposti – Carattere cumulativo

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 3)

  7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa interessata da un’inchiesta antidumping – Obbligo delle istituzioni di dimostrare l’utilizzo dei migliori dati possibili – Insussistenza

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 18, § 1)

  8. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione

  9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Prova dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali accertati durante un’inchiesta iniziale – Determinazione del prezzo all’esportazione – Obbligo di ricorrere al metodo più appropriato

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 80)

  2.  Per quanto riguarda la determinazione dell’esistenza di un’elusione di misure antidumping in vigore, sotto forma di spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, né da detto regolamento né dalla giurisprudenza risulta che il fatto che l’esportatore interessato non abbia potuto dimostrare di essere un produttore del prodotto simile o di soddisfare quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base n. 1225/2009 consenta alle istituzioni dell’Unione di ritenere, per difetto, che esistessero trasbordi effettuati da detto esportatore.

    (v. punto 105)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 111)

  4.  Per quanto concerne la possibilità di utilizzo dei dati disponibili qualora una parte abbia fornito un’informazione falsa o fuorviante, l’articolo 18, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 non richiede un comportamento intenzionale.

    A tal proposito, l’entità dello sforzo compiuto da una parte interessata per comunicare determinate informazioni non è necessariamente collegata alla qualità intrinseca delle informazioni comunicate e, in ogni caso, non costituisce il solo elemento determinante. Così, se alla fine non si ottengono le informazioni richieste, la Commissione è legittimata a fare ricorso ai dati disponibili relativi alle informazioni richieste.

    (v. punto 122)

  5.  Nell’ambito di un’inchiesta antidumping, spetta alle istituzioni dell’Unione decidere se, al fine di verificare le informazioni fornite da una parte interessata, esse ritengano che sia necessario corroborare tali informazioni attraverso una visita di verifica nei locali di tale parte e che, nel caso in cui una parte interessata ostacoli la verifica dei dati da essa forniti, sia applicabile l’articolo 18 del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 e i dati disponibili possano essere utilizzati.

    A tale riguardo, se è vero che un rifiuto di accogliere una visita di verifica viola l’obbligo di cooperazione leale e diligente del quale l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base cerca di garantire il rispetto, il fatto di sottoporsi ad essa non può dar luogo di per sé ad un accertamento di collaborazione.

    In tali circostanze, il fatto di aver presentato un modulo di esenzione, in seguito una versione modificata, nonché di aver accolto gli agenti della Commissione all’atto della visita di verifica non può essere sufficiente ad accertare la collaborazione o a comportare l’obbligo delle istituzioni dell’Unione di tener conto delle informazioni carenti.

    (v. punti 123, 124)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 125)

  7.  Nell’ambito di un’inchiesta antidumping, per quanto riguarda una decisione di utilizzare i dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa, né dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 né dalla giurisprudenza emerge che le istituzioni interessate debbano spiegare perché i dati disponibili utilizzati fossero i migliori possibili.

    (v. punti 130, 139)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 144)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 149, 150, 152, 153)