Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015 –
Italia / Commissione
(causa T‑295/13)
«Regime linguistico — Rettifiche a bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori — Procedure di concorso nuove — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»
1. |
Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro un atto confermativo di un atto antecedente non impugnato nei termini — Irricevibilità — Nozione di atto confermativo — Rettifica di un bando di concorso avente l’effetto di instaurare una cornice normativa nuova — Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 76‑78) |
2. |
Unione europea — Regime linguistico — Regolamento n. 1 — Ambito di applicazione — Rapporti tra le istituzioni e il loro personale — Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1) (v. punto 96) |
3. |
Funzionari — Concorso — Svolgimento di un concorso generale — Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e i candidati — Limitazione — Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 100‑103) |
4. |
Funzionari — Concorso — Organizzazione — Requisiti per l’ammissione e modalità — Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina — Limiti — Rispetto del regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 (Statuto dei funzionari, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1, art. 2) (v. punti 108‑110, 158) |
5. |
Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Differenza rispetto all’errore manifesto di valutazione (Artt. 263, comma 2, TFUE e 296 TFUE) (v. punto 122) |
6. |
Funzionari — Concorso — Svolgimento di un concorso generale — Lingue di partecipazione alle prove — Limitazione della scelta della seconda lingua — Discriminazione fondata sulla lingua — Giustificazione fondata sulla necessità di scegliere un numero ristretto di lingue di comunicazione interna — Inammissibilità [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 127, 128, 133, 134, 144, 158, 176, 187) |
7. |
Funzionari — Concorso — Svolgimento di un concorso generale — Lingue di partecipazione alle prove — Parità di trattamento — Sindacato giurisdizionale — Portata [Statuto dei funzionari, artt. 1 quinquies, e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 146, 147) |
8. |
Ricorsi dei funzionari — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento di bandi di concorsi generali — Legittimo affidamento dei candidati prescelti — Assenza di ripercussioni sui risultati dei concorsi (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punto 191) |
Oggetto
Domanda di annullamento della rettifica apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2013, C 82 A, pag. 1), nonché di annullamento della rettifica apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive (GU 2013, C 82 A, pag. 6).
Dispositivo
1) |
La rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata al bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché la rettifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 marzo 2013, apportata ai bandi di concorsi generali EPSO/AD/178/10 ed EPSO/AD/179/10, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori nei settori, rispettivamente, della biblioteconomia e delle scienze dell’informazione nonché delle materie audiovisive, così come definite quanto alla loro natura e al loro contenuto ai punti da 68 a 70 della presente sentenza, sono annullate. |
2) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al suo intervento. |