Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2015 –

CMT / UAMI – Camomilla (CAMOMILLA)

(causa T‑100/13)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo CAMOMILLA — Marchio nazionale figurativo anteriore Camomilla — Impedimento assoluto alla registrazione — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Insussistenza di malafede del titolare del marchio comunitario — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Elementi di prova complementari prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»

1. 

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all’Ufficio — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 23)

2. 

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Criteri di valutazione — Considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione — Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile — Intenzione del richiedente — Grado di tutela giuridica dei segni controversi — Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio comunitario — Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 31, 34‑36)

3. 

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio — Marchio denominativo CAMOMILLA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 41‑44)

4. 

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 55‑57)

5. 

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punti 58‑60)

6. 

Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Procedimento di dichiarazione di nullità — Fatti e prove non dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità entro il termine all’uopo impartito — Presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, § 2, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 40, § 6) (v. punti 68, 69, 74‑76, 78)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) e la Camomilla SpA.

Dispositivo

1) 

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 novembre 2012 (procedimento R 1616/2011‑1) è annullata.

2) 

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl).

3) 

La CAMOMILLA SpA sopporterà le proprie spese.