Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015 –

Samsung SDI e altri / Commissione

(causa T‑84/13)

«Concorrenza — Intese — Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione — Infrazione unica e continuata — Durata dell’infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Comunicazione del 2006 sulla cooperazione — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Considerazione delle vendite delle imprese secondo il criterio del luogo della fornitura — Considerazione del valore medio delle vendite registrate per la durata dell’infrazione»

1. 

Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso — Ricevibilità — Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 32‑36, 91, 102, 172‑174)

2. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione — Criteri — Obiettivo unico e piano globale — Nessi di complementarità tra gli accordi — Modalità di commissione dell’infrazione — Manifestazioni dell’intesa che si verificano in periodi differenti — Accordi di cui trattasi che si concentrano principalmente sulle loro rispettive regioni — Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 40‑45, 52, 55, 72, 73, 77, 88)

3. 

Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri — Concordanza di volontà tra le imprese di cui trattasi — Intenzione di contribuire agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle imprese interessate — Conoscenza della portata generale e delle caratteristiche essenziali dell’intesa globale — Onere della prova (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 42, 79, 80, 133)

4. 

Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Scambio di informazioni tra concorrenti — Oggetto o effetto anticoncorrenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 59‑62)

5. 

Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione — Insieme di indizi — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 112‑116)

6. 

Concorrenza — Regole dell’Unione — Ambito di applicazione territoriale — Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo, che però è stata attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno — Competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punto 141)

7. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente ad un’infrazione (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 154‑156)

8. 

Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa — Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico — Insussistenza — Rispetto del principio della parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 162‑164)

9. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Adeguamento dell’importo di base — Norme sul trattamento favorevole — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 26) (v. punti 168‑170, 217)

10. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Vendite realizzate all’interno del territorio dello Spazio economico europeo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 191‑195)

11. 

Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fissazione dell’importo di base — Determinazione del valore delle vendite — Anno di riferimento — Ultimo anno completo interessato dall’infrazione — Eccezionalità di quest’ultima — Considerazione del valore medio annuo delle vendite per tutta la durata dell’infrazione — Ammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 210‑215)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1) 

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui riguarda la Samsung SDI Germany GmbH.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Samsung Co. Ltd e la Samsung SDI (Malaysia) Bhd sono condannate alle spese.


Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 32‑36, 91, 102, 172‑174)

2. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Obiettivo unico e piano globale – Nessi di complementarità tra gli accordi – Modalità di commissione dell’infrazione – Manifestazioni dell’intesa che si verificano in periodi differenti – Accordi di cui trattasi che si concentrano principalmente sulle loro rispettive regioni – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 40‑45, 52, 55, 72, 73, 77, 88)

3. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Concordanza di volontà tra le imprese di cui trattasi – Intenzione di contribuire agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme delle imprese interessate – Conoscenza della portata generale e delle caratteristiche essenziali dell’intesa globale – Onere della prova (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 42, 79, 80, 133)

4. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 59‑62)

5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 112‑116)

6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo, che però è stata attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno – Competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punto 141)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione riguardante una pluralità di destinatari – Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente ad un’infrazione (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 154‑156)

8. Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza – Rispetto del principio della parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 162‑164)

9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 26) (v. punti 168‑170, 217)

10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate all’interno del territorio dello Spazio economico europeo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 191‑195)

11. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Eccezionalità di quest’ultima – Considerazione del valore medio annuo delle vendite per tutta la durata dell’infrazione – Ammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 210‑215)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui riguarda la Samsung SDI Germany GmbH.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Samsung Co. Ltd e la Samsung SDI (Malaysia) Bhd sono condannate alle spese.