Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa T‑61/13,

Research and Production Company «Melt Water» UAB, con sede in Klaipėda (Lituania), rappresentata da V. Viešūnaitė e J. Stucka, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da V. Melgar e J. Ivanauskas, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della Quarta Sezione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 1794/2012-4), avente ad oggetto la domanda di registrazione del segno figurativo NUEVA come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M. Jaeger, presidente, D. Gratsias e M. Kancheva (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2013,

in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

1. In data 19 gennaio 2012, la ricorrente, Research and Production Company «Melt Water» UAB, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione di marchio comunitario, sulla base del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

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3. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Acque minerali e gassate ed altre bevande analcoliche; acqua minerale (non medica); acque minerali [bevande], acqua minerale; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; acqua in bottiglia, acqua; acqua di fonte; acqua (potabile) (in bottiglia); acqua potabile (in bottiglia); acque gassate; acque minerali [bevande], acque toniche [bevande non mediche], acque frizzanti, acque da tavola; acqua minerale [non medica], acque lisce; acque minerali».

4. Con la decisione del 18 luglio 2012, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti indicati supra al punto 3, richiamandosi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sulla base del rilievo che il segno de quo era descrittivo e privo di carattere distintivo.

5. All’ultimo paragrafo della propria decisione di diniego di registrazione l’esaminatore faceva presente, in lingua lituana, quanto segue:

«Avverso tale decisione può essere proposto ricorso [in lingua lituana: “apeliacija”] ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 207/2009. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso [in lingua lituana: “pranešimas apie apeliaciją”] deve essere presentato per iscritto presso l’UAMI entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno di notificazione della decisione e, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data medesima, deve essere depositata memoria scritta [in lingua lituana: “rašytinis prašymas”] recante i motivi di ricorso. La memoria [in lingua lituana: “prašymas”] si considera depositata solamente a seguito del versamento della tassa di ricorso di EUR 800».

6. Il 28 luglio 2012, la ricorrente riceveva la notificazione della decisione dell’esaminatore.

7. Avverso la decisione dell’esaminatore la ricorrente proponeva ricorso, ex articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, in data 25 settembre 2012.

8. Il 4 ottobre seguente, l’UAMI avviava contatti telefonici con la ricorrente, osservando che la tassa di ricorso non era stata versata. Con lettera inviata in pari data, in risposta a tale osservazione la ricorrente faceva presente all’UAMI che dalla decisione dell’esaminatore e dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 risultava che detta tassa poteva essere versata sino alla data di deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, vale a dire entro il termine di 4 mesi a decorrere dalla notificazione della decisione.

9. Il 5 ottobre seguente l’UAMI significava alla ricorrente che la tassa di ricorso non era stata versata entro il termine impartito, il quale, a parere dello stesso UAMI, era scaduto il 28 settembre 2012. La ricorrente, invitata a presentare osservazioni al riguardo, insisteva sulla propria lettera del 4 ottobre 2012.

10. Il 9 ottobre 2012, la ricorrente, depositava memoria recante i motivi di ricorso. Il 10 ottobre seguente, all’UAMI perveniva il versamento della tassa di ricorso, versata dalla ricorrente il giorno precedente.

11. Con decisione del 3 dicembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI riteneva il ricorso della ricorrente non proposto. Essa rilevava, anzitutto, che il tenore dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 era stato correttamente ripreso nella decisione dell’esaminatore, facendo poi presente che il periodo «[i]l ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata» contenuto in tale articolo non può che essere ricollegato al periodo precedente relativo alla proposizione del ricorso, che prevede un termine di due mesi, e non al periodo seguente relativo al deposito della memoria, che prevede un termine di quattro mesi. La commissione di ricorso rilevava parimenti che la regola 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), stabiliva che, in caso di pagamento della tassa dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso era considerato non presentato con restituzione della tassa di ricorso al ricorrente. Orbene, nella specie, la commissione medesima rilevava che la ricorrente aveva versato la tassa di ricorso il 10 ottobre 2012, successivamente alla scadenza del termine di due mesi prescritto per la presentazione del ricorso e per il versamento della tassa, termine scaduto il 28 settembre 2012. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 la commissione di ricorso riteneva quindi, sostanzialmente, il ricorso non presentato e, a termini dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, disponeva il rimborso della tassa.

Conclusioni delle parti

12. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– considerare presentato il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso;

– condannare l’UAMI alle spese.

13. L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della ricorrente

14. Con il secondo capo della propria domanda, la ricorrente chiede che il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sia considerato presentato e quindi, sostanzialmente, che il Tribunale ordini alla commissione di ricorso di dichiarare il ricorso presentato.

15. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo, conformemente all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, è tenuto ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza di detto giudice comporta. Non spetta, pertanto, al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, ma incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc. pag. II‑2579, punto 20, e la giurisprudenza ivi richiamata].

16. Il capo della domanda della ricorrente volto a che il Tribunale ordini all’UAMI di dichiarare presentato il ricorso dinanzi al medesimo proposto è quindi irricevibile.

Sul merito

17. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. Essa ritiene, sostanzialmente, che il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sia stato presentato, avendo provveduto al versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto dall’articolo stesso nel testo lituano, facente fede. A suo parere, il tenore di tale articolo nella versione lituana indica chiaramente e senza ambiguità che il versamento della tassa di ricorso è connesso al deposito della memoria recante i motivi di ricorso e prescrive, a tal fine, un termine di quattro mesi, e non di due mesi come per il deposito dell’atto introduttivo del ricorso.

18. L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

19. L’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Termine e forma», così recita:

«Il ricorso [contro le decisioni dell’UAMI di cui al precedente articolo 58, in particolare quelle dell’esaminatore; in lingua lituana; “pranešimas apie apeliaciją”] deve essere presentato per iscritto all’[UAMI] entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso [in lingua lituana: “prašymas”] è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve essere presentata una memoria [in lingua lituana: “rašytinis prašymas”] scritta con i motivi del ricorso».

20. Secondo costante giurisprudenza, che si ispira all’articolo 314 CE e all’articolo 55 UE, tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione fanno ugualmente fede ed ad esse va riconosciuto, per principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 aprile 1998, EMU Tabac e a., C‑296/95, Racc. pag. I‑1605, punto 36; del 20 novembre 2003, Kyocera, C‑152/01, Racc. pag. I‑13821, punto 32, e del Tribunale del 20 settembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑407/10, punto 39).

21. Nella specie, è pacifico che la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 fa fede, al pari delle altre versioni di tale disposizione nelle lingue ufficiali dell’Unione.

22. Quanto al tenore della versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, si deve richiamare l’attenzione, nel primo periodo, sul termine «pranešimas», che letteralmente significa «dichiarazione», per indicare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI e, nel terzo periodo, sul termine «prašymas», che letteralmente significa «domanda», per indicare la memoria recante esposizione dei motivi di ricorso. Il secondo periodo di tale testo indica parimenti che la memoria (prašymas) è considerata depositata solamente a seguito del versamento della tassa di ricorso.

23. Orbene, si deve osservare che nel secondo periodo dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 il termine «prašymas» risulta ambiguo. Da un lato, come affermato dalla ricorrente, sembra far riferimento non al diverso termine utilizzato nel primo periodo per indicare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI, bensì all’identico termine utilizzato nel terzo periodo per indicare la memoria contenente i motivi di ricorso, suggerendo in tal modo che il termine prescritto per il versamento della tassa di ricorso è quello di quattro mesi, come per il deposito della memoria. Dall’altro, come sostenuto dall’UAMI, la sua posizione nel secondo periodo ne suggerisce il collegamento con il periodo precedente, riguardante l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI entro il termine di due mesi, e non con il periodo seguente, relativo alla memoria recante i motivi di ricorso.

24. Ne consegue che, contrariamente all’asserita chiarezza formulata, in senso opposto, dalle parti nelle rispettive memorie, la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 non è priva di ambiguità e dà luogo a dubbi quanto alla sua interpretazione ed applicazione.

25. Pertanto, occorre accertare l’interpretazione corretta ed uniforme dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 ed esaminare le conseguenze giuridiche dell’applicazione, nella specie, di tale articolo da parte dell’UAMI.

26. Secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione (v. sentenze della Corte del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C‑149/97, Racc. pag. I‑7053, punto 16; del 3 aprile 2008, Endendijk, C‑187/07, Racc. pag. I‑2115, punto 23, e del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C‑239/07, Racc. pag. I‑7523, punto 38).

27. Da un lato, la necessità di uniforme interpretazione del diritto dell’Unione esclude che un determinato testo possa essere considerato isolatamente, bensì esige, in caso di dubbi, che venga interpretato ed applicato alla luce delle versioni esistenti nelle altre lingue ufficiali [sentenza della Corte del 12 luglio 1979, Koschniske, 9/79, Racc. pag. 2717, punto 6; v. parimenti sentenze della Corte del 17 ottobre 1996, Lubella, C‑64/95, Racc. pag. I‑5105, punto 17, e la giurisprudenza citata, e del Tribunale del 15 settembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 38, e la giurisprudenza citata].

28. Dall’altro, la necessità di uniforme interpretazione del diritto dell’Unione esige, in caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche di una disposizione, di interpretarla in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenze della Corte del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Racc. pag. 1999, punto 14; Kyocera, punto 20 supra, punto 33, e del 22 marzo 2012, Génesis, C‑190/10, punto 42, e la giurisprudenza citata).

29. Orbene, da un lato, per quanto attiene alle versioni dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 esistenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, in particolare nelle cinque lingue di lavoro dell’UAMI, si deve rilevare che, nelle versioni francese, inglese, tedesca, italiana e spagnola, i termini «recours», «notice», «Beschwerde», «ricorso» e «recurso» utilizzati nel secondo periodo di detto articolo fanno chiaro riferimento all’identico termine utilizzato nel primo periodo per designare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI entro la scadenza di due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata con ricorso, e non al differente termine utilizzato nel terzo periodo per indicare la memoria recante esposizione dei motivi di ricorso da presentare entro la scadenza di quattro mesi.

30. Dall’altro, per quanto attiene all’economia generale e alla finalità del secondo periodo dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, si deve rilevare che essa consiste nell’impedire il deposito di ricorsi puramente formali che non siano poi seguiti da memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, se non a scoraggiare la presentazione di ricorsi fantasiosi.

31. Conseguentemente, si deve interpretare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 in modo uniforme, nel senso che il versamento della tassa di ricorso è richiesto affinché il ricorso sia considerato presentato, in modo che tale pagamento risulti connesso al deposito del ricorso e venga necessariamente effettuato, al pari del deposito del ricorso stesso, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione impugnata con ricorso. Il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione si applica unicamente al deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, e non al versamento della tassa di ricorso.

32. Si deve inoltre rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 13 della decisione impugnata, che tale uniforme interpretazione risulta avvalorata dalla regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95. A termini di tale regola, il cui tenore è chiaro e privo di ambiguità tanto in lituano quanto nelle altre lingue menzionate supra al punto 29, se la tassa di ricorso viene versata successivamente alla scadenza del termine di ricorso previsto all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso viene rimborsata al ricorrente. Si deve ritenere che la locuzione «termine di ricorso» fa qui riferimento al termine di due mesi previsto per il deposito del ricorso e non al termine di quattro mesi per il deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso.

33. Quanto all’affermazione della ricorrente, contenuta nelle sue memorie, secondo cui l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere interpretato, al fine di garantire la certezza del diritto, nel modo più conforme ai suoi interessi, si deve rilevare, anzitutto, che all’udienza, la ricorrente ha precisato che tale affermazione non costituisce una censura autonoma, relativa alla violazione del principio di certezza del diritto, bensì che essa era stata formulata unicamente a sostegno del suo unico motivo di ricorso, relativo alla violazione del menzionato articolo, di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

34. Orbene, è sufficiente rilevare che è il principio di certezza del diritto stesso, in combinato con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, che imponeva alla commissione di ricorso di interpretare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 in modo uniforme conformemente all’interpretazione rammentata supra al punto 31, vietandole di derogare a favore della ricorrente. Tale uniforme interpretazione, che si fonda sulle versioni di detto articolo nelle altre lingue ufficiali dell’Unione nonché sulla sua economia generale e sulla sua finalità, è l’unica conforme al principio di certezza del diritto. Infatti, il rispetto dei termini procedurali, segnatamente dei termini di ricorso, è di ordine pubblico e qualsiasi interpretazione diversa da tale interpretazione uniforme sarebbe tale da nuocere alla certezza del diritto [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012, Video Research USA/UAMI (VR), T‑267/11, punto 35, e ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2013, Stromberg Menswear/UAMI – Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG), T‑451/12, punto 38].

35. Correttamente, quindi, la commissione di ricorso ha interpretato, al punto 12 della decisione impugnata, l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nel senso che esige che la tassa di ricorso venga versata entro il termine di due mesi prescritto per il deposito del ricorso, affinché questo possa essere considerato presentato.

36. Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui l’esaminatore dell’UAMI avrebbe espressamente ripetuto, nella propria decisione, la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 senza fornire spiegazioni supplementari, si deve anzitutto rilevare che, nella notificazione della decisione di diniego di registrazione (v. supra, punto 5), l’esaminatore dell’UAMI ha ripreso l’ambiguità di cui è viziata la versione lituana di detto articolo per quanto attiene al termine di pagamento della tassa di ricorso, quale rilevata supra (v. punti da 22 a 24), senza richiamare l’attenzione della ricorrente sull’ambiguità medesima, né sulla divergenza di tale versione con le altre versioni linguistiche facenti fede. Del resto, all’udienza l’UAMI ha riconosciuto l’esistenza di tale ambiguità e di tali divergenze, di cui ha dichiarato di non essere stato consapevole sino alla presente controversia, sostenendo peraltro, in ogni caso, che la necessità di un’uniforme interpretazione di tale disposizione non può essere rimessa in discussione.

37. Occorre quindi esaminare se, nella specie, la ricorrente possa invocare il richiamo, da parte dell’esaminatore dell’UAMI, all’ambiguità che vizia la validità della versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 al fine di derogare all’uniforme interpretazione di tale articolo e di giustificare il mancato pagamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto.

38. Secondo costante giurisprudenza, può derogarsi all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini procedurali unicamente in circostanze del tutto eccezionali, atteso che la rigida applicazione di tali norme risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza della Corte del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, Racc. pag. 3749, punto 10). A prescindere dal fatto che tali circostanze vengano qualificate come caso fortuito o forza maggiore ovvero come errore scusabile, esse implicano, in ogni caso, un elemento soggettivo attinente all’obbligo, per gli amministrati in buona fede, di dar prova di tutta l’attenzione e di tutta la diligenza richieste ad un operatore normalmente accorto al fine di seguire attentamente lo svolgimento della procedura e di rispettare i termini impartiti (v., in tal senso, sentenze della Corte del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C‑195/91 P, Racc. pag. I‑5619, punti 31 e 32; del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punti 47 e 48, e ordinanza del Tribunale del 1° aprile 2011, Doherty/Commissione, T‑468/10, Racc. pag. II‑1497, punti 18, 19, 27 e 28, e la giurisprudenza citata).

39. Orbene, nella specie, si deve necessariamente rilevare che la ricorrente non ha dato prova dell’attenzione e della diligenza richieste al fine di seguire attentamente e rispettare il termine imposto per il versamento della tassa di ricorso.

40. Infatti, si deve anzitutto rilevare che il richiedente il marchio comunitario normalmente attento e diligente avrebbe dovuto confrontare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 con la regola 49, paragrafo 3 del regolamento n. 2868/95 (v. supra, punto 32), il cui tenore è chiaro e privo di ambiguità, tanto in lingua lituana quanto nelle altre lingue menzionate al punto 29 supra, e che subordina la presentazione del ricorso al versamento della relativa tassa entro il termine prescritto per il deposito del ricorso stesso, indipendentemente dal termine concesso, dall’articolo medesimo, ai fini del successivo deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso. All’udienza la ricorrente ha d’altronde confermato di essere stata a conoscenza di tale regola, all’epoca del deposito del ricorso.

41. Inoltre, un richiedente di un marchio comunitario normalmente attento e diligente che, al pari della ricorrente, abbia scelto la lingua inglese come seconda lingua nella domanda di marchio comunitario, avrebbe dovuto, ovvero quantomeno potuto verificare il tenore dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nel testo inglese, ai sensi del quale «[i]l ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata» ([t]he notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid). Il testo in lingua inglese collega quindi chiaramente il versamento della tassa di ricorso (fee for appeal) alla presentazione del ricorso (notice of appeal), soggetta al termine di due mesi, e non al deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso (statement setting out the grounds of appeal), soggetto al termine di quattro mesi.

42. Alla luce di tale carenza di attenzione e diligenza, la ricorrente non può utilmente invocare alcun caso fortuito o di forza maggiore, né alcun errore scusabile al fine di giustificare il mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto [v., per analogia, ordinanza del Tribunale del 15 aprile 2011, Longevity Health Products/UAMI – Biofarma (VITACHRON female), T‑96/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 19]. La ricorrente non ha d’altronde dedotto alcuna censura espressamente attinente al carattere fortuito o scusabile di tale omissione.

43. Inoltre, si deve in ogni caso rilevare che la ricorrente, dopo essere stata informata dall’UAMI in merito al mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto e del rischio che il ricorso potesse essere conseguentemente dichiarato non presentato, non era priva di mezzi di ricorso dinanzi all’UAMI stesso. Infatti, anche ammesso che la ricorrente intendesse far valere di non essere stata in grado, malgrado tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, di rispettare il termine di versamento della tassa di ricorso, essa disponeva della possibilità di avviare la procedura di restitutio in integrum dinanzi all’UAMI ed avrebbe potuto presentare ricorso ex articolo 81 del regolamento n. 207/2009 [v., per analogia, sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2011, Flaco-Geräte/UAMI – Delgado Sánchez (FLACO), T‑74/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 26].

44. Ciò premesso, non può essere contestata alla commissione di ricorso la violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 laddove essa ha dichiarato, ai sensi dell’articolo medesimo in combinato disposto con la regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che la tassa di ricorso era stata versata dalla ricorrente successivamente alla scadenza del termine di due mesi previsto per il relativo pagamento ed ha concluso che, a fronte del mancato rispetto di detto termine, il ricorso della ricorrente doveva essere considerato non presentato con rimborso della tassa di ricorso alla ricorrente medesima.

45. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il motivo unico di ricorso deve essere respinto come infondato, e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato in toto.

Sulle spese

46. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

47. Nella specie, occorre considerare, da un lato, la necessità di uniforme interpretazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nonché l’obbligo di attenzione e di diligenza incombente alla ricorrente con l’ambiguità di cui è viziato il testo lituano di tale articolo, ripreso dall’esaminatore dell’UAMI nella notificazione della sua decisione di rigetto della registrazione.

48. Alla luce di tali circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, in fine, del regolamento di procedura, l’equità impone di accollare all’UAMI le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 23 novembre 2011, Jones e a./Commissione, T‑320/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 158, e ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2012, ClientEarth e a./Commissione, T‑278/11, punto 51).

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Research and Production Company «Melt Water» UAB.


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

21 maggio 2014 ( *1 )

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo NUEVA — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Inosservanza dell’obbligo di tempestivo pagamento della tassa di ricorso — Ambiguità in una versione linguistica — Interpretazione uniforme — Caso fortuito o di forza maggiore — Errore scusabile — Obbligo di vigilanza e di diligenza»

Nella causa T‑61/13,

Research and Production Company «Melt Water» UAB, con sede in Klaipėda (Lituania), rappresentata da V. Viešūnaitė e J. Stucka, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar e J. Ivanauskas, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della Quarta Sezione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 1794/2012-4), avente ad oggetto la domanda di registrazione del segno figurativo NUEVA come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da M. Jaeger, presidente, D. Gratsias e M. Kancheva (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2013,

in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

In data 19 gennaio 2012, la ricorrente, Research and Production Company «Melt Water» UAB, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione di marchio comunitario, sulla base del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2

Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

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3

I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Acque minerali e gassate ed altre bevande analcoliche; acqua minerale (non medica); acque minerali [bevande], acqua minerale; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; acqua in bottiglia, acqua; acqua di fonte; acqua (potabile) (in bottiglia); acqua potabile (in bottiglia); acque gassate; acque minerali [bevande], acque toniche [bevande non mediche], acque frizzanti, acque da tavola; acqua minerale [non medica], acque lisce; acque minerali».

4

Con la decisione del 18 luglio 2012, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti indicati supra al punto 3, richiamandosi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sulla base del rilievo che il segno de quo era descrittivo e privo di carattere distintivo.

5

All’ultimo paragrafo della propria decisione di diniego di registrazione l’esaminatore faceva presente, in lingua lituana, quanto segue:

«Avverso tale decisione può essere proposto ricorso [in lingua lituana: “apeliacija”] ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 207/2009. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso [in lingua lituana: “pranešimas apie apeliaciją”] deve essere presentato per iscritto presso l’UAMI entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno di notificazione della decisione e, entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data medesima, deve essere depositata memoria scritta [in lingua lituana: “rašytinis prašymas”] recante i motivi di ricorso. La memoria [in lingua lituana: “prašymas”] si considera depositata solamente a seguito del versamento della tassa di ricorso di EUR 800».

6

Il 28 luglio 2012, la ricorrente riceveva la notificazione della decisione dell’esaminatore.

7

Avverso la decisione dell’esaminatore la ricorrente proponeva ricorso, ex articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, in data 25 settembre 2012.

8

Il 4 ottobre seguente, l’UAMI avviava contatti telefonici con la ricorrente, osservando che la tassa di ricorso non era stata versata. Con lettera inviata in pari data, in risposta a tale osservazione la ricorrente faceva presente all’UAMI che dalla decisione dell’esaminatore e dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 risultava che detta tassa poteva essere versata sino alla data di deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, vale a dire entro il termine di 4 mesi a decorrere dalla notificazione della decisione.

9

Il 5 ottobre seguente l’UAMI significava alla ricorrente che la tassa di ricorso non era stata versata entro il termine impartito, il quale, a parere dello stesso UAMI, era scaduto il 28 settembre 2012. La ricorrente, invitata a presentare osservazioni al riguardo, insisteva sulla propria lettera del 4 ottobre 2012.

10

Il 9 ottobre 2012, la ricorrente, depositava memoria recante i motivi di ricorso. Il 10 ottobre seguente, all’UAMI perveniva il versamento della tassa di ricorso, versata dalla ricorrente il giorno precedente.

11

Con decisione del 3 dicembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI riteneva il ricorso della ricorrente non proposto. Essa rilevava, anzitutto, che il tenore dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 era stato correttamente ripreso nella decisione dell’esaminatore, facendo poi presente che il periodo «[i]l ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata» contenuto in tale articolo non può che essere ricollegato al periodo precedente relativo alla proposizione del ricorso, che prevede un termine di due mesi, e non al periodo seguente relativo al deposito della memoria, che prevede un termine di quattro mesi. La commissione di ricorso rilevava parimenti che la regola 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), stabiliva che, in caso di pagamento della tassa dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso era considerato non presentato con restituzione della tassa di ricorso al ricorrente. Orbene, nella specie, la commissione medesima rilevava che la ricorrente aveva versato la tassa di ricorso il 10 ottobre 2012, successivamente alla scadenza del termine di due mesi prescritto per la presentazione del ricorso e per il versamento della tassa, termine scaduto il 28 settembre 2012. Ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 la commissione di ricorso riteneva quindi, sostanzialmente, il ricorso non presentato e, a termini dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, disponeva il rimborso della tassa.

Conclusioni delle parti

12

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

considerare presentato il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese.

13

L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della ricorrente

14

Con il secondo capo della propria domanda, la ricorrente chiede che il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sia considerato presentato e quindi, sostanzialmente, che il Tribunale ordini alla commissione di ricorso di dichiarare il ricorso presentato.

15

A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI, quest’ultimo, conformemente all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, è tenuto ad adottare tutte le misure che l’esecuzione della sentenza di detto giudice comporta. Non spetta, pertanto, al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, ma incombe a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v. sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Racc. pag. II-2579, punto 20, e la giurisprudenza ivi richiamata].

16

Il capo della domanda della ricorrente volto a che il Tribunale ordini all’UAMI di dichiarare presentato il ricorso dinanzi al medesimo proposto è quindi irricevibile.

Sul merito

17

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. Essa ritiene, sostanzialmente, che il proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sia stato presentato, avendo provveduto al versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto dall’articolo stesso nel testo lituano, facente fede. A suo parere, il tenore di tale articolo nella versione lituana indica chiaramente e senza ambiguità che il versamento della tassa di ricorso è connesso al deposito della memoria recante i motivi di ricorso e prescrive, a tal fine, un termine di quattro mesi, e non di due mesi come per il deposito dell’atto introduttivo del ricorso.

18

L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

19

L’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Termine e forma», così recita:

«Il ricorso [contro le decisioni dell’UAMI di cui al precedente articolo 58, in particolare quelle dell’esaminatore; in lingua lituana; “pranešimas apie apeliaciją”] deve essere presentato per iscritto all’[UAMI] entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso [in lingua lituana: “prašymas”] è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve essere presentata una memoria [in lingua lituana: “rašytinis prašymas”] scritta con i motivi del ricorso».

20

Secondo costante giurisprudenza, che si ispira all’articolo 314 CE e all’articolo 55 UE, tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione fanno ugualmente fede ed ad esse va riconosciuto, per principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 aprile 1998, EMU Tabac e a., C-296/95, Racc. pag. I-1605, punto 36; del 20 novembre 2003, Kyocera, C-152/01, Racc. pag. I-13821, punto 32, e del Tribunale del 20 settembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑407/10, punto 39).

21

Nella specie, è pacifico che la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 fa fede, al pari delle altre versioni di tale disposizione nelle lingue ufficiali dell’Unione.

22

Quanto al tenore della versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, si deve richiamare l’attenzione, nel primo periodo, sul termine «pranešimas», che letteralmente significa «dichiarazione», per indicare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI e, nel terzo periodo, sul termine «prašymas», che letteralmente significa «domanda», per indicare la memoria recante esposizione dei motivi di ricorso. Il secondo periodo di tale testo indica parimenti che la memoria (prašymas) è considerata depositata solamente a seguito del versamento della tassa di ricorso.

23

Orbene, si deve osservare che nel secondo periodo dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 il termine «prašymas» risulta ambiguo. Da un lato, come affermato dalla ricorrente, sembra far riferimento non al diverso termine utilizzato nel primo periodo per indicare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI, bensì all’identico termine utilizzato nel terzo periodo per indicare la memoria contenente i motivi di ricorso, suggerendo in tal modo che il termine prescritto per il versamento della tassa di ricorso è quello di quattro mesi, come per il deposito della memoria. Dall’altro, come sostenuto dall’UAMI, la sua posizione nel secondo periodo ne suggerisce il collegamento con il periodo precedente, riguardante l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI entro il termine di due mesi, e non con il periodo seguente, relativo alla memoria recante i motivi di ricorso.

24

Ne consegue che, contrariamente all’asserita chiarezza formulata, in senso opposto, dalle parti nelle rispettive memorie, la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 non è priva di ambiguità e dà luogo a dubbi quanto alla sua interpretazione ed applicazione.

25

Pertanto, occorre accertare l’interpretazione corretta ed uniforme dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 ed esaminare le conseguenze giuridiche dell’applicazione, nella specie, di tale articolo da parte dell’UAMI.

26

Secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione della disposizione medesima né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione (v. sentenze della Corte del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Racc. pag. I-7053, punto 16; del 3 aprile 2008, Endendijk, C-187/07, Racc. pag. I-2115, punto 23, e del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a., C-239/07, Racc. pag. I-7523, punto 38).

27

Da un lato, la necessità di uniforme interpretazione del diritto dell’Unione esclude che un determinato testo possa essere considerato isolatamente, bensì esige, in caso di dubbi, che venga interpretato ed applicato alla luce delle versioni esistenti nelle altre lingue ufficiali [sentenza della Corte del 12 luglio 1979, Koschniske, 9/79, Racc. pag. 2717, punto 6; v. parimenti sentenze della Corte del 17 ottobre 1996, Lubella, C-64/95, Racc. pag. I-5105, punto 17, e la giurisprudenza citata, e del Tribunale del 15 settembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 38, e la giurisprudenza citata].

28

Dall’altro, la necessità di uniforme interpretazione del diritto dell’Unione esige, in caso di divergenze tra le varie versioni linguistiche di una disposizione, di interpretarla in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenze della Corte del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Racc. pag. 1999, punto 14; Kyocera, punto 20 supra, punto 33, e del 22 marzo 2012, Génesis, C‑190/10, punto 42, e la giurisprudenza citata).

29

Orbene, da un lato, per quanto attiene alle versioni dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 esistenti nelle altre lingue ufficiali dell’Unione, in particolare nelle cinque lingue di lavoro dell’UAMI, si deve rilevare che, nelle versioni francese, inglese, tedesca, italiana e spagnola, i termini «recours», «notice», «Beschwerde», «ricorso» e «recurso» utilizzati nel secondo periodo di detto articolo fanno chiaro riferimento all’identico termine utilizzato nel primo periodo per designare l’atto introduttivo del ricorso da depositare dinanzi all’UAMI entro la scadenza di due mesi a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata con ricorso, e non al differente termine utilizzato nel terzo periodo per indicare la memoria recante esposizione dei motivi di ricorso da presentare entro la scadenza di quattro mesi.

30

Dall’altro, per quanto attiene all’economia generale e alla finalità del secondo periodo dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, si deve rilevare che essa consiste nell’impedire il deposito di ricorsi puramente formali che non siano poi seguiti da memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, se non a scoraggiare la presentazione di ricorsi fantasiosi.

31

Conseguentemente, si deve interpretare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 in modo uniforme, nel senso che il versamento della tassa di ricorso è richiesto affinché il ricorso sia considerato presentato, in modo che tale pagamento risulti connesso al deposito del ricorso e venga necessariamente effettuato, al pari del deposito del ricorso stesso, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione impugnata con ricorso. Il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione si applica unicamente al deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso, e non al versamento della tassa di ricorso.

32

Si deve inoltre rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 13 della decisione impugnata, che tale uniforme interpretazione risulta avvalorata dalla regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95. A termini di tale regola, il cui tenore è chiaro e privo di ambiguità tanto in lituano quanto nelle altre lingue menzionate supra al punto 29, se la tassa di ricorso viene versata successivamente alla scadenza del termine di ricorso previsto all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, il ricorso è considerato non presentato e la tassa di ricorso viene rimborsata al ricorrente. Si deve ritenere che la locuzione «termine di ricorso» fa qui riferimento al termine di due mesi previsto per il deposito del ricorso e non al termine di quattro mesi per il deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso.

33

Quanto all’affermazione della ricorrente, contenuta nelle sue memorie, secondo cui l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere interpretato, al fine di garantire la certezza del diritto, nel modo più conforme ai suoi interessi, si deve rilevare, anzitutto, che all’udienza, la ricorrente ha precisato che tale affermazione non costituisce una censura autonoma, relativa alla violazione del principio di certezza del diritto, bensì che essa era stata formulata unicamente a sostegno del suo unico motivo di ricorso, relativo alla violazione del menzionato articolo, di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

34

Orbene, è sufficiente rilevare che è il principio di certezza del diritto stesso, in combinato con il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, che imponeva alla commissione di ricorso di interpretare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 in modo uniforme conformemente all’interpretazione rammentata supra al punto 31, vietandole di derogare a favore della ricorrente. Tale uniforme interpretazione, che si fonda sulle versioni di detto articolo nelle altre lingue ufficiali dell’Unione nonché sulla sua economia generale e sulla sua finalità, è l’unica conforme al principio di certezza del diritto. Infatti, il rispetto dei termini procedurali, segnatamente dei termini di ricorso, è di ordine pubblico e qualsiasi interpretazione diversa da tale interpretazione uniforme sarebbe tale da nuocere alla certezza del diritto [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012, Video Research USA/UAMI (VR), T‑267/11, punto 35, e ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2013, Stromberg Menswear/UAMI – Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG), T‑451/12, punto 38].

35

Correttamente, quindi, la commissione di ricorso ha interpretato, al punto 12 della decisione impugnata, l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nel senso che esige che la tassa di ricorso venga versata entro il termine di due mesi prescritto per il deposito del ricorso, affinché questo possa essere considerato presentato.

36

Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui l’esaminatore dell’UAMI avrebbe espressamente ripetuto, nella propria decisione, la versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 senza fornire spiegazioni supplementari, si deve anzitutto rilevare che, nella notificazione della decisione di diniego di registrazione (v. supra, punto 5), l’esaminatore dell’UAMI ha ripreso l’ambiguità di cui è viziata la versione lituana di detto articolo per quanto attiene al termine di pagamento della tassa di ricorso, quale rilevata supra (v. punti da 22 a 24), senza richiamare l’attenzione della ricorrente sull’ambiguità medesima, né sulla divergenza di tale versione con le altre versioni linguistiche facenti fede. Del resto, all’udienza l’UAMI ha riconosciuto l’esistenza di tale ambiguità e di tali divergenze, di cui ha dichiarato di non essere stato consapevole sino alla presente controversia, sostenendo peraltro, in ogni caso, che la necessità di un’uniforme interpretazione di tale disposizione non può essere rimessa in discussione.

37

Occorre quindi esaminare se, nella specie, la ricorrente possa invocare il richiamo, da parte dell’esaminatore dell’UAMI, all’ambiguità che vizia la validità della versione lituana dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 al fine di derogare all’uniforme interpretazione di tale articolo e di giustificare il mancato pagamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto.

38

Secondo costante giurisprudenza, può derogarsi all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini procedurali unicamente in circostanze del tutto eccezionali, atteso che la rigida applicazione di tali norme risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza della Corte del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, Racc. pag. 3749, punto 10). A prescindere dal fatto che tali circostanze vengano qualificate come caso fortuito o forza maggiore ovvero come errore scusabile, esse implicano, in ogni caso, un elemento soggettivo attinente all’obbligo, per gli amministrati in buona fede, di dar prova di tutta l’attenzione e di tutta la diligenza richieste ad un operatore normalmente accorto al fine di seguire attentamente lo svolgimento della procedura e di rispettare i termini impartiti (v., in tal senso, sentenze della Corte del 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione, C-195/91 P, Racc. pag. I-5619, punti 31 e 32; del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C-426/10 P, Racc. pag. I-8849, punti 47 e 48, e ordinanza del Tribunale del 1o aprile 2011, Doherty/Commissione, T-468/10, Racc. pag. II-1497, punti 18, 19, 27 e 28, e la giurisprudenza citata).

39

Orbene, nella specie, si deve necessariamente rilevare che la ricorrente non ha dato prova dell’attenzione e della diligenza richieste al fine di seguire attentamente e rispettare il termine imposto per il versamento della tassa di ricorso.

40

Infatti, si deve anzitutto rilevare che il richiedente il marchio comunitario normalmente attento e diligente avrebbe dovuto confrontare l’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 con la regola 49, paragrafo 3 del regolamento n. 2868/95 (v. supra, punto 32), il cui tenore è chiaro e privo di ambiguità, tanto in lingua lituana quanto nelle altre lingue menzionate al punto 29 supra, e che subordina la presentazione del ricorso al versamento della relativa tassa entro il termine prescritto per il deposito del ricorso stesso, indipendentemente dal termine concesso, dall’articolo medesimo, ai fini del successivo deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso. All’udienza la ricorrente ha d’altronde confermato di essere stata a conoscenza di tale regola, all’epoca del deposito del ricorso.

41

Inoltre, un richiedente di un marchio comunitario normalmente attento e diligente che, al pari della ricorrente, abbia scelto la lingua inglese come seconda lingua nella domanda di marchio comunitario, avrebbe dovuto, ovvero quantomeno potuto verificare il tenore dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nel testo inglese, ai sensi del quale «[i]l ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata» ([t]he notice shall be deemed to have been filed only when the fee for appeal has been paid). Il testo in lingua inglese collega quindi chiaramente il versamento della tassa di ricorso (fee for appeal) alla presentazione del ricorso (notice of appeal), soggetta al termine di due mesi, e non al deposito della memoria recante esposizione dei motivi di ricorso (statement setting out the grounds of appeal), soggetto al termine di quattro mesi.

42

Alla luce di tale carenza di attenzione e diligenza, la ricorrente non può utilmente invocare alcun caso fortuito o di forza maggiore, né alcun errore scusabile al fine di giustificare il mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto [v., per analogia, ordinanza del Tribunale del 15 aprile 2011, Longevity Health Products/UAMI – Biofarma (VITACHRON female), T‑96/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 19]. La ricorrente non ha d’altronde dedotto alcuna censura espressamente attinente al carattere fortuito o scusabile di tale omissione.

43

Inoltre, si deve in ogni caso rilevare che la ricorrente, dopo essere stata informata dall’UAMI in merito al mancato versamento della tassa di ricorso entro il termine prescritto e del rischio che il ricorso potesse essere conseguentemente dichiarato non presentato, non era priva di mezzi di ricorso dinanzi all’UAMI stesso. Infatti, anche ammesso che la ricorrente intendesse far valere di non essere stata in grado, malgrado tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, di rispettare il termine di versamento della tassa di ricorso, essa disponeva della possibilità di avviare la procedura di restitutio in integrum dinanzi all’UAMI ed avrebbe potuto presentare ricorso ex articolo 81 del regolamento n. 207/2009 [v., per analogia, sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2011, Flaco-Geräte/UAMI – Delgado Sánchez (FLACO), T‑74/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 26].

44

Ciò premesso, non può essere contestata alla commissione di ricorso la violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 laddove essa ha dichiarato, ai sensi dell’articolo medesimo in combinato disposto con la regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che la tassa di ricorso era stata versata dalla ricorrente successivamente alla scadenza del termine di due mesi previsto per il relativo pagamento ed ha concluso che, a fronte del mancato rispetto di detto termine, il ricorso della ricorrente doveva essere considerato non presentato con rimborso della tassa di ricorso alla ricorrente medesima.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il motivo unico di ricorso deve essere respinto come infondato, e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato in toto.

Sulle spese

46

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

47

Nella specie, occorre considerare, da un lato, la necessità di uniforme interpretazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 nonché l’obbligo di attenzione e di diligenza incombente alla ricorrente con l’ambiguità di cui è viziato il testo lituano di tale articolo, ripreso dall’esaminatore dell’UAMI nella notificazione della sua decisione di rigetto della registrazione.

48

Alla luce di tali circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, in fine, del regolamento di procedura, l’equità impone di accollare all’UAMI le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 23 novembre 2011, Jones e a./Commissione, T‑320/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 158, e ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2012, ClientEarth e a./Commissione, T‑278/11, punto 51).

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Research and Production Company «Melt Water» UAB.

 

Jaeger

Gratsias

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 maggio 2014.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.