Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 aprile 2015 –
National Iranian Gas Company / Consiglio
(causa T‑9/13)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Errore di diritto — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Competenza del Consiglio — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Riesame delle misure restrittive adottate — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione»
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1. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Decisione di congelamento dei capitali — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità — Portata — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, e articolo 1, paragrafo 8, della decisione 2012/635 — Esclusione [Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/635/PESC, art. 1, § 8] (v. punti 27‑30) |
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2. |
Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei confronti del ricorrente — Entità pubblica che invoca le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali — Questione che non riguarda la ricevibilità del motivo, bensì la sua fondatezza (Artt. 263, comma 4, TFUE e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 32, 33) |
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3. |
Diritto dell’Unione europea — Diritti fondamentali — Ambito di applicazione ratione personae — Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi — Inclusione — Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio — Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, 41 e 47) (v. punti 37, 39, 41, 42) |
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4. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare — Portata del controllo — Controllo ristretto per le norme generali — Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano a entità specifiche [Art. 29 TUE; artt. 215, § 2, TFUE e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 56, 57, 148‑151) |
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5. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare — Portata del controllo — Controllo ristretto per le norme generali — Criteri di adozione delle misure restrittive — Sostegno al governo iraniano — Portata — Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, considerando 13, e 2012/635/PESC, considerando 16; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 57‑62, 65‑67, 71) |
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6. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), 2012/35/PESC, considerando 13, e 2012/635/PESC, art. 1, § 8; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 60, 74, 75, 173‑177) |
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7. |
Politica estera e di sicurezza comune — Decisione adottata nell’ambito del Trattato UE — Requisiti procedurali introdotti dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE — Inapplicabilità (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione 2012/635/PESC) (v. punti 82, 84) |
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8. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere al procedimento previsto all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2) (v. punti 88‑90) |
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9. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare — Procedura per l’inserimento nell’elenco delle persone ed entità sottoposte a un congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Scelta della base giuridica — Regolamento n. 267/2012 — Rispetto delle condizioni di cui all’articolo 291 TFUE (Artt. 24, § 1, comma 2, TUE, 29 TUE e 31, § 1, TUE; artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II; regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 23, § 2, e 46, § 2) (v. punti 92‑97, 102) |
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10. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti — Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punti 105‑110, 115‑120) |
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11. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Diritto di accesso ai documenti — Diritto subordinato a una richiesta in tal senso al Consiglio (Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012) (v. punto 126) |
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12. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo del Consiglio di riesaminare tali misure periodicamente — Violazione — Irrilevanza quanto alla validità di tali misure — Presupposti — Rispetto dell’obiettivo dell’obbligo di riesame e assenza di ripercussioni sulla situazione dell’entità interessata (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 26, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 6) (v. punti 133‑135, 137‑140, 142, 143) |
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento parziale dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione 2012/635, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), e della decisione comunicata con lettera del Consiglio del 14 marzo 2014, nella parte in cui essa riguarda l’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
The National Iranian Gas Company è condannata alle spese. |