15.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 198/38 |
Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2015 — Real Express/UAMI — MIP Metro (real)
(Causa T-580/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo real - Marchi nazionali figurativi anteriori Real e Real mark - Rigetto dell’opposizione - Regola 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»])
(2015/C 198/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Real Express Srl (Romania) (rappresentante: C. Anitoae, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 settembre 2013 (procedimento R 1519/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Real Express SRL e la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto. |
2) |
La Real Express SRL è condannata alle spese. |