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30.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 107/28 |
Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS)
(Causa T-532/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))
(2015/C 107/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 991/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto. |