14.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/32 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 — Brammer/UAMI — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)
(Causa T-683/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo EUROMARKER - Marchio comunitario denominativo anteriore EURIMARK - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 098/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e H. Kunz, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012-1), relativa a un’opposizione tra la Office Ernest T. Freylinger SA e la Brammer GmbH.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012-1) è parzialmente annullata, nella parte in cui ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione per quanto concerne i servizi della classe 38 «fornitura di accesso a server di banche dati per cercare la disponibilità e le prescrizioni in materia di marchi e disegni comunitari» designati dal marchio richiesto. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Brammer GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese. |