21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/30


Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italian International Film/EACEA

(Causa T-676/13) (1)

([«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) - Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei - Invito a presentare proposte nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 - Atto dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” - Atto dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione - Competenza - Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA - Competenza vincolata - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Linee guida permanenti 2012-2013 - Accordo di distribuzione materiale o fisica - Assenza di previa comunicazione all’EACEA - Inammissibilità della candidatura»])

(2016/C 106/33)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Italian International Film (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, B. Bettelli e M. Bottino, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e D. Homann, agenti, assistiti da D. Fosselard e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che respinge la candidatura della ricorrente alla concessione di una sovvenzione per il film «Only God Forgives», a seguito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo» 2013 (GU 2012, C 300, pag. 5), pubblicato nell’ambito della decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327, pag. 12), stabilito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Italian International Film Srl e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.