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10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/48 |
Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — DK Recycling und Roheisen/Commissione
(Causa T-630/13) (1)
((«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Norme transitorie riguardanti l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 - Decisione 2011/278/UE - Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania - Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive - Libertà di impresa - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))
(2014/C 395/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisbourg, Germania) (rappresentante: S. Altenschmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rigetta l’inserimento degli impianti i cui codici di identificazione sono DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell’elenco degli impianti previsto all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e i quantitativi annui totali provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a detti impianti.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nella parte in cui rigetta l’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli impianti elencati nell’allegato I, punto D, a detta decisione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell’altoforno e per i relativi processi. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |