25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/39


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Causa T-522/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KENZO ESTATE - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Produzione tardiva di documenti - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parziale rifiuto di registrazione»])

(2016/C 027/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.