18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/21


Sentenza del Tribunale del 1o marzo 2017 — SNCM/Commissione

(Causa T-454/13) (1)

([«Aiuti di Stato - Cabotaggio marittimo - Aiuti cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) e della Compagnie méridionale de navigation - Servizio di interesse economico generale - Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Sentenza Altmark - Determinazione dell’importo dell’aiuto»])

(2017/C 121/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: inizialmente A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard e S. Mabile, in seguito A. Winckler e F.-C. Laprévote, e infine F.-C. Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU 2013, L 220, pag. 20).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Corsica Ferries France SAS.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.