25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/34 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-414/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KENZO ESTATE - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 maggio 2013 (procedimento R 333/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese. |