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31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/25 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre — La Ferla/Commissione e ECHA
(Causa T-392/13) (1)
((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione che impone un onere amministrativo - Richiesta di informazioni - Potere dell’ECHA - Proporzionalità»))
(2016/C 402/26)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Leone La Ferla SpA (Melilli, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua, J. Occhipinti e G. Calcerano, avvocati)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e K. Talabér-Ritz, agenti) e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)
Oggetto
In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti della Commissione o dell’ECHA, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ECHA al rimborso di somme che sarebbero state indebitamente riscosse e, in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro la Commissione europea, è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato. |
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3) |
La Leone La Ferla SpA è condannata alle spese. |