23.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 96/16 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)
(Causa T-368/13) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ANGIPAX - Marchio comunitario denominativo anteriore ANTISTAX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 096/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e D. Slopek, avvocati, successivamente V. von Bomhard)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lehning entreprise SARL (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013 (procedimento R 571/2012-5), relativa a un’opposizione tra la Boehringer Ingelheim International GmbH e la Lehning entreprise SARL.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Lehning entreprise SARL ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |