23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/16


Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2015 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

(Causa T-368/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ANGIPAX - Marchio comunitario denominativo anteriore ANTISTAX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2015/C 096/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard e D. Slopek, avvocati, successivamente V. von Bomhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lehning entreprise SARL (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013 (procedimento R 571/2012-5), relativa a un’opposizione tra la Boehringer Ingelheim International GmbH e la Lehning entreprise SARL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Lehning entreprise SARL ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.