3.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/16 |
Sentenza del Tribunale del 23 settembre 2014 — Groupe Léa Nature/UAMI — Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic)
(Causa T-341/13) (1)
((«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo SO’BiO ētic - Denominativi comunitario e nazionale anteriori SO…? - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), e paragrafo 5,del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»))
2014/C 388/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Groupe Léa Nature (Périgny, Francia) (rappresentante: S. Arnaud, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e V. Melgar, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentante: T. Alkin, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional Lda e la Groupe Léa Nature SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1) è annullata. |
2) |
L’UAMI e la Debonair Trading Internacional Lda sopporteranno ciascuno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Groupe Léa Nature SA. |