12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/33


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2014 — Repsol/UAMI — Adell Argiles (ELECTROLINERA)

(Causa T-308/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ELECTROLINERA - Marchio nazionale denominativo anteriore ELECTROLINERA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 007/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Melgar, agenti)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Josep María Adell Argiles (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. García Jiménez e A. Zuazo Araluze)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 7 marzo 2013 (procedimento R 1565/2012-1), relativa a un’opposizione tra il sig. Josep María Adell Argiles e la Repsol, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 7 marzo 2013 (procedimento R 1565/2012-1), relativa a un’opposizione tra il sig. Josep María Adell Argiles e la Repsol, SA, è annullata nella parte in cui riguarda «olii e grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori)» della classe 4 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 226 del 03.08.2013.