25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/38


Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016 — Growth Energy et Renewable Fuels Association/Consiglio

(Causa T-276/13) (1)

((«Dumping - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti - Dazio antidumping definitivo - Ricorso per annullamento - Associazione - Insussistenza di un’incidenza diretta dei membri - Irricevibilità - Dazio antidumping a livello nazionale - Trattamento individuale - Campionatura - Diritti della difesa - Non discriminazione - Dovere di diligenza»))

(2016/C 270/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Growth Energy (Washington, DC, Stati Uniti), e Renewable Fuels Association (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente P. Vander Schueren, successivamente P. Vander Schueren e M. Peristeraki, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. Byrne, solicitor e da G. Berrisch, avvocato, successivamente da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e T. Maxian Rusche, agenti); e ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU L 49, pag. 10) nella parte in cui incide sulle ricorrenti e sui loro membri.

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America, è annullato nella parte in cui incide sulla Patriot Renewable Fuels LLC, sulla Plymouth Energy Company LLC, sulla POET LLC e sulla Platinum Ethanol LLC.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

La Growth Energy e la Renewable Fuels Association, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e la ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.