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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/31 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Sarafraz/Consiglio
(Causa T-273/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Congelamento dei fondi - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Errore di valutazione - Ne bis in idem - Libertà di espressione - Libertà dei media - Libertà professionale - Libera circolazione - Diritto di proprietà»))
(2016/C 027/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mohammad Sarafraz (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), in quinto luogo, della decisione (PESC) 2015/555 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 91), e, in sesto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/548 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mohammad Sarafraz sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese. |