10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/44 |
Sentenza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-256/13) (1)
((«Politica sociale - Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù - Rimborso parziale del finanziamento versato - Non finanziabilità di alcune spese - Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni - Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»))
(2014/C 395/54)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da W. Ferrante, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Cattabriga, agente)
Oggetto
Domanda intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 237719, del 22 febbraio 2013, indirizzata all’Agenzia nazionale per i giovani (Italia), che annuncia l’emissione di una nota di addebito per un ammontare complessivo di EUR 1 486 485,90, nella parte in cui tale ammontare comprende EUR 52 036,24 per spese sostenute a titolo di attività di formazione concernenti il Servizio volontario europeo ed EUR 183 729,72 per somme non recuperate dalla suddetta agenzia presso i beneficiari finali per quanto riguarda il periodo 2000-2004, e, in secondo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 267064, del 28 febbraio 2013, indirizzata al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Italia), che comunica le conclusioni in merito alla valutazione finale della dichiarazione di affidabilità e alla relazione annuale della suddetta agenzia per l’anno 2011.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |