31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/25


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione

(Causa T-220/13) (1)

([«Aiuti di Stato - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche - Testo unico delle imposte sui redditi - Esenzione dall’imposta municipale unica - Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Impossibilità assoluta di recupero - Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 402/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Nucara ed E. Gambaro, successivamente E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, successivamente G. Conte, D. Grespan e F. Tomat, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. De Bellis, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scuola Elementare Maria Montessori Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.