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6.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/24 |
Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 — TestBioTech e a./Commissione
(Causa T-177/13) (1)
((«Ambiente - Prodotti geneticamente modificati - Soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 - Rigetto, in quanto infondata, di una domanda di riesame interno della decisione di autorizzazione all'immissione in commercio - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 038/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: TestBioTech e V (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania), e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Cattabriga e P. Oliver, successivamente C. Cattabriga e L. Flynn, e infine C. Cattabriga, L. Flynn e C. Valero, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente E. Jenkinson e L. Christie, successivamente L. Christie, infine S. Brandon, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister), Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti), Monsanto Europe (Anversa, Belgio) e Monsanto Company (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. M. Pittie)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013, relativa al riesame interno della decisione di esecuzione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 171, pag. 13)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La TestBioTech e V, la European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV e la Sambucus eV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché la Monsanto Europe e la Monsanto Company sopporteranno le proprie spese. |