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14.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/30 |
Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 — Benelli Q. J./UAMI — Demharter (MOTOBI B PESARO)
(Causa T-171/13) (1)
([«Marchio comunitario - Procedura di decadenza - Marchio comunitario figurativo MOTOBI B PESARO - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Prove presentate contro una domanda di decadenza dopo la scadenza del termine impartito - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Disposizione contraria - Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 - Regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95»])
(2016/C 098/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Benelli Q. J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentanti: P. Lukácsi e B. Bozóki, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Demharter GmbH (Dillingen, Germania) (rappresentante: A. Kohn, avvocato)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 gennaio 2013 (procedimento R 2590/2011-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Demharter GmbH e la Benelli Q.J. Srl.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Benelli Q.J. Srl è condannata alle spese. |