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3.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 363/30 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Iralco/Consiglio
(Causa T-158/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione»))
(2015/C 363/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Iranian Aluminium Co. (Iralco) (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Millar e S. Ashley, solicitors, M. Lester e M. Happold, barristers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Iranian Aluminium Co. (Iralco) nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC. |
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2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Iralco nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. |
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3) |
Gli effetti della decisione 2012/829 sono mantenuti nei confronti della Iralco fino alla data in cui la decisione di annullamento del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 acquisti efficacia. |
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4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iralco. |