30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/33


Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2015 — Commissione/Cocchi e Falcione

(Causa T-103/13 P) (1)

((«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensioni nazionali - Proposta di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto»))

(2015/C 398/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, poi S. Orlandi, avvocati)

Oggetto

Impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10, RaccFP, EU:F:2012:180), e diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10), è annullata laddove dichiara ricevibile e fondata la domanda di annullamento degli atti (qualificati in detta sentenza quali «decisioni») del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, a sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte ai sigg. Cocchi e Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe.

2)

L’impugnazione incidentale è respinta.

3)

Il ricorso presentato dai sigg. Cocchi e Falcione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/10 è respinto, laddove diretto all’annullamento degli atti del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, al sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte al sig. Cocchi e al sig. Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe.

4)

I sigg. Cocchi e Falcione sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione e relative all’impugnazione incidentale. La Commissione sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione.

5)

I sigg. Cocchi e Falcione nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 129 del 4.5.2013