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30.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 398/33 |
Sentenza del Tribunale 13 ottobre 2015 — Commissione/Cocchi e Falcione
(Causa T-103/13 P) (1)
((«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensioni nazionali - Proposta di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto»))
(2015/C 398/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)
Altre parti nel procedimento: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, J.-N. Louis e D. de Abreu Caldas, poi S. Orlandi, avvocati)
Oggetto
Impugnazione presentata contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10, RaccFP, EU:F:2012:180), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F-122/10), è annullata laddove dichiara ricevibile e fondata la domanda di annullamento degli atti (qualificati in detta sentenza quali «decisioni») del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, a sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte ai sigg. Cocchi e Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe. |
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2) |
L’impugnazione incidentale è respinta. |
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3) |
Il ricorso presentato dai sigg. Cocchi e Falcione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-122/10 è respinto, laddove diretto all’annullamento degli atti del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, al sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno ritirato le proposte, rivolte al sig. Cocchi e al sig. Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione genererebbe. |
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4) |
I sigg. Cocchi e Falcione sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione e relative all’impugnazione incidentale. La Commissione sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione. |
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5) |
I sigg. Cocchi e Falcione nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative al procedimento di primo grado. |