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6.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/9 |
Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015 — Formula One Licensing/UAMI — Idea Marketing (F1H2O)
(Causa T-55/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo F1H2O - Marchi comunitari, internazionali Benelux e nazionali denominativi e figurativi F1 - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»])
(2015/C 221/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente B. Klingberg, successivamente K. Sandberg, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Marketing SA (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: B. Brisset, e O. Vanner, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 novembre 2012 (procedimento R 1247/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Formula One Licensing BV e l’Idea Marketing SA.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Formula One Licensing BV è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dalla Idea Marketing SA. |