24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 194/23 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2014 — Pedro Group/UAMI– Cortefiel (PEDRO)
(Causa T-38/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PEDRO - Marchio figurativo anteriore Pedro del Hierro - Parziale diniego di registrazione - Impedimenti relativi alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Carattere distintivo elevato del marchio anteriore - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
2014/C 194/30
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e J. Crespo Carillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, poi P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2012 (procedimento R 271/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cortefiel, SA e la Pedro Group Pte Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
La Pedro Group Pte Ltd è condannata alle spese. |