SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 dicembre 2014

Nunzio Migliore

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di certificazione — Esercizio 2012 — Non iscrizione del ricorrente nell’elenco dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione nel 2013 — Articolo 45 bis dello Statuto — Eccezione d’illegittimità dell’invito a presentare candidature — DGE dell’articolo 45 bis dello Statuto — Portata»

Oggetto:

Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Migliore chiede, in via principale, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione europea, del 19 aprile 2013, di non iscriverlo nell’elenco dei 63 funzionari autorizzati a partecipare nel 2013 al programma di formazione a titolo dell’esercizio di certificazione del 2012 (in prosieguo: l’«esercizio di certificazione 2012») e il risarcimento del danno che egli sostiene di aver subito.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Il sig. Migliore sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

  1. Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Criteri – Confronto dei candidati da parte di due organi diversi a seconda che siano presenti o assenti altri candidati preselezionati nella stessa direzione generale – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza – Presupposto

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  2. Funzionari – Procedura di certificazione – Presupposti di attuazione – Interpretazione restrittiva

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  3. Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Obbligo di ascoltare i candidati che non figurano tra i migliori classificati prima di adottare la decisione definitiva di esclusione

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  4. Funzionari – Procedura di certificazione – Reclamo di un candidato non selezionato – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

    (Statuto dei funzionari, artt. 25, 45 e 90, § 2)

  5. Funzionari – Procedura di certificazione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  1.  Il principio della parità di trattamento, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

    Per quanto riguarda l’invito a presentare candidature nell’ambito della procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, la situazione di un unico candidato preselezionato nell’ambito della sua direzione generale è obiettivamente diversa da quella di un candidato preselezionato che può essere confrontato con altri candidati in seno alla stessa direzione generale di appartenenza. A tali due situazioni di candidati preselezionati, diverse sotto il profilo dei fatti, si può dunque applicare, al fine di stabilire un ordine di priorità, soltanto una modalità di raffronto adeguata a ciascuna di esse.

    In tale contesto, sebbene l’invito a presentare candidature attribuisca a un organo unico e paritetico il compito di confrontare i candidati che risultino unici preselezionati in una direzione generale o in un servizio, mentre, per i candidati preselezionati che sono in molti in seno alla stessa direzione generale o allo stesso servizio, tale compito è affidato ai superiori gerarchici degli stessi, una differenza di trattamento siffatta, derivante da un elemento di differenziazione obiettivo e da un procedimento organizzato sulla base di criteri legali prestabiliti e noti a priori a tutti gli interessati, non è manifestamente sproporzionata alla luce della finalità della normativa applicabile, che è quella di ottenere una graduatoria definitiva.

    (v. punti 40, 45, 49 e 50)

    Riferimento:

    Corte: sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 54 e 55, e la giurisprudenza citata

    Tribunale di primo grado: sentenza Commissione/Bertolete e a., da T‑359/07 P a T‑361/07 P, EU:T:2009:40, punti 50 e 51

  2.  Trattandosi di disposizioni derogatorie che, alle particolari condizioni che esse stabiliscono, consentono la nomina di funzionari appartenenti al gruppo di funzioni degli assistenti (AST) su posti del gruppo di funzioni degli amministratori (AD), le disposizioni dell’articolo 45 bis dello Statuto relative alla procedura di certificazione devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo.

    (v. punto 43)

  3.  Nell’ambito di una procedura di selezione di candidati a un programma di formazione inteso a consentire a funzionari del gruppo di funzioni AST di essere eventualmente nominati su un posto del gruppo di funzioni AD attraverso la procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, il diritto di essere ascoltati garantisce a ogni candidato il cui nome non figuri nel progetto di elenco dei candidati preselezionati quali i migliori classificati ai fini della partecipazione al suddetto programma di formazione la possibilità di manifestare utilmente ed effettivamente, agli organi amministrativi competenti, il proprio punto di vista in merito a tale esclusione non ancora definitiva.

    (v. punto 67)

    Riferimento:

    Corte: sentenza Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 39, e la giurisprudenza citata

  4.  La motivazione di una decisione che esclude una candidatura nell’ambito di una procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 45 bis dello Statuto deve intervenire, al più tardi, al momento del rigetto del reclamo presentato contro tale decisione. Tuttavia un’insufficienza della motivazione fornita nell’ambito del procedimento precontenzioso non è tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata qualora precisazioni integrative siano fornite in corso di causa. Inoltre, la motivazione è da considerare in realtà del tutto assente quando sia generica e stereotipata e non rechi nessun elemento di informazione specifico all’interessato.

    (v. punto 77)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenza Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, punti 63 e 71‑73

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, punto 32, e la giurisprudenza citata

  5.  Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione per valutare e comparare i meriti dei candidati in qualsiasi procedura di selezione, e in particolare nella procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, il sindacato del Tribunale in tale ambito deve limitarsi alla questione se, visti gli elementi sui quali si è fondata l’amministrazione per procedere alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea o per fini diversi da quelli per i quali esso era stato conferito. Il Tribunale non può pertanto sostituire la propria valutazione dei meriti e delle qualifiche dei candidati a quella dell’amministrazione qualora nessun elemento del fascicolo consenta di affermare che, valutando tali meriti e qualifiche, l’amministrazione abbia commesso un errore manifesto.

    A tal riguardo, il fatto che un candidato abbia meriti propri e riconosciuti non esclude, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati in base alla procedura di certificazione, che altri funzionari abbiano meriti superiori ai suoi.

    (v. punti 90 e 93)

    Riferimento:

    Corte: sentenze Bouteiller/Commissione, 324/85, EU:C:1987:59, punto 6, e Cubero Vermurie/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 21

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, punto 43


SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 dicembre 2014

Nunzio Migliore

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Procedura di certificazione — Esercizio 2012 — Non iscrizione del ricorrente nell’elenco dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione nel 2013 — Articolo 45 bis dello Statuto — Eccezione d’illegittimità dell’invito a presentare candidature — DGE dell’articolo 45 bis dello Statuto — Portata»

Oggetto:

Ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Migliore chiede, in via principale, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione europea, del 19 aprile 2013, di non iscriverlo nell’elenco dei 63 funzionari autorizzati a partecipare nel 2013 al programma di formazione a titolo dell’esercizio di certificazione del 2012 (in prosieguo: l’«esercizio di certificazione 2012») e il risarcimento del danno che egli sostiene di aver subito.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Il sig. Migliore sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

  1. Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Criteri – Confronto dei candidati da parte di due organi diversi a seconda che siano presenti o assenti altri candidati preselezionati nella stessa direzione generale – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza – Presupposto

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  2. Funzionari – Procedura di certificazione – Presupposti di attuazione – Interpretazione restrittiva

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  3. Funzionari – Procedura di certificazione – Preselezione dei candidati – Obbligo di ascoltare i candidati che non figurano tra i migliori classificati prima di adottare la decisione definitiva di esclusione

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  4. Funzionari – Procedura di certificazione – Reclamo di un candidato non selezionato – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

    (Statuto dei funzionari, artt. 25, 45 e 90, § 2)

  5. Funzionari – Procedura di certificazione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, art. 45 bis)

  1.  Il principio della parità di trattamento, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

    Per quanto riguarda l’invito a presentare candidature nell’ambito della procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, la situazione di un unico candidato preselezionato nell’ambito della sua direzione generale è obiettivamente diversa da quella di un candidato preselezionato che può essere confrontato con altri candidati in seno alla stessa direzione generale di appartenenza. A tali due situazioni di candidati preselezionati, diverse sotto il profilo dei fatti, si può dunque applicare, al fine di stabilire un ordine di priorità, soltanto una modalità di raffronto adeguata a ciascuna di esse.

    In tale contesto, sebbene l’invito a presentare candidature attribuisca a un organo unico e paritetico il compito di confrontare i candidati che risultino unici preselezionati in una direzione generale o in un servizio, mentre, per i candidati preselezionati che sono in molti in seno alla stessa direzione generale o allo stesso servizio, tale compito è affidato ai superiori gerarchici degli stessi, una differenza di trattamento siffatta, derivante da un elemento di differenziazione obiettivo e da un procedimento organizzato sulla base di criteri legali prestabiliti e noti a priori a tutti gli interessati, non è manifestamente sproporzionata alla luce della finalità della normativa applicabile, che è quella di ottenere una graduatoria definitiva.

    (v. punti 40, 45, 49 e 50)

    Riferimento:

    Corte: sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 54 e 55, e la giurisprudenza citata

    Tribunale di primo grado: sentenza Commissione/Bertolete e a., da T‑359/07 P a T‑361/07 P, EU:T:2009:40, punti 50 e 51

  2.  Trattandosi di disposizioni derogatorie che, alle particolari condizioni che esse stabiliscono, consentono la nomina di funzionari appartenenti al gruppo di funzioni degli assistenti (AST) su posti del gruppo di funzioni degli amministratori (AD), le disposizioni dell’articolo 45 bis dello Statuto relative alla procedura di certificazione devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo.

    (v. punto 43)

  3.  Nell’ambito di una procedura di selezione di candidati a un programma di formazione inteso a consentire a funzionari del gruppo di funzioni AST di essere eventualmente nominati su un posto del gruppo di funzioni AD attraverso la procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, il diritto di essere ascoltati garantisce a ogni candidato il cui nome non figuri nel progetto di elenco dei candidati preselezionati quali i migliori classificati ai fini della partecipazione al suddetto programma di formazione la possibilità di manifestare utilmente ed effettivamente, agli organi amministrativi competenti, il proprio punto di vista in merito a tale esclusione non ancora definitiva.

    (v. punto 67)

    Riferimento:

    Corte: sentenza Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 e C‑130/13, EU:C:2014:2041, punto 39, e la giurisprudenza citata

  4.  La motivazione di una decisione che esclude una candidatura nell’ambito di una procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 45 bis dello Statuto deve intervenire, al più tardi, al momento del rigetto del reclamo presentato contro tale decisione. Tuttavia un’insufficienza della motivazione fornita nell’ambito del procedimento precontenzioso non è tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata qualora precisazioni integrative siano fornite in corso di causa. Inoltre, la motivazione è da considerare in realtà del tutto assente quando sia generica e stereotipata e non rechi nessun elemento di informazione specifico all’interessato.

    (v. punto 77)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenza Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, punti 63 e 71‑73

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, punto 32, e la giurisprudenza citata

  5.  Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione per valutare e comparare i meriti dei candidati in qualsiasi procedura di selezione, e in particolare nella procedura di certificazione di cui all’articolo 45 bis dello Statuto, il sindacato del Tribunale in tale ambito deve limitarsi alla questione se, visti gli elementi sui quali si è fondata l’amministrazione per procedere alla propria valutazione, essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea o per fini diversi da quelli per i quali esso era stato conferito. Il Tribunale non può pertanto sostituire la propria valutazione dei meriti e delle qualifiche dei candidati a quella dell’amministrazione qualora nessun elemento del fascicolo consenta di affermare che, valutando tali meriti e qualifiche, l’amministrazione abbia commesso un errore manifesto.

    A tal riguardo, il fatto che un candidato abbia meriti propri e riconosciuti non esclude, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati in base alla procedura di certificazione, che altri funzionari abbiano meriti superiori ai suoi.

    (v. punti 90 e 93)

    Riferimento:

    Corte: sentenze Bouteiller/Commissione, 324/85, EU:C:1987:59, punto 6, e Cubero Vermurie/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 21

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, punto 43