SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
25 giugno 2014
Causa F-66/13
Beatriz Molina Solano
contro
Ufficio europeo di polizia (Europol)
«Funzione pubblica – Personale di Europol – Convenzione Europol – Statuto del personale di Europol – Decisione 2009/371/GAI – Applicazione del RAA agli agenti di Europol – Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato – Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato»
Oggetto: Ricorso proposto dalla sig.ra Molina Solano, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, e diretto all’annullamento della decisione del 28 settembre 2012, con il la quale l’Ufficio europeo di polizia (Europol) ha rifiutato di rinnovare per una durata indeterminata il suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2012.
Decisione: Il ricorso è respinto. La sig.ra Molina Solano sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.
Massime
1. Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione
2. Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente interessato – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)
1. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili.
(v. punto 42)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F-125/11, EU:F:2013:35, punto 62
2. L’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale in materia di rinnovo dei contratti e, in tale contesto, il sindacato del giudice si limita alla questione se, alla luce dei modi e dei mezzi che hanno potuto indurre l’amministrazione alla sua valutazione, questa si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in maniera manifestamente erronea.
Inoltre, il dovere di sollecitudine implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un agente, e ciò anche nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, l’autorità competente prenda in considerazione l’insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione; nel far ciò, essa deve tenere conto non soltanto dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario o dell’agente interessato. Tenuto conto per l’appunto dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se l’autorità competente si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.
(v. punti 54 e 55)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 12 febbraio 2008, BUPA e a/Commissione, T-289/03, EU:T:2008:29, punto 221
Tribunale della funzione pubblica: 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, EU:F:2010:151, F-8/10, punto 75