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23.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/66 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2015 — DI/EASO
(Causa F-113/13)
((Funzione pubblica - Personale dell’EASO - Agente contrattuale - Periodo di prova - Licenziamento per manifesta inattitudine - Ricorso di annullamento - Concordanza tra ricorso e reclamo - Insussistenza - Irricevibilità manifesta - Ricorso per risarcimento danni))
(2015/C 389/75)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentante: I. Vlaic, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (rappresentanti: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agente, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente dopo il periodo di prova, che è stato prorogato di tre mesi.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
DI sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |