2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2014 — CZ/ESMA
(Causa F-80/13) (1)
((Funzione pubblica - Assunzione - Agenti temporanei - Prolungamento del periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova))
(2015/C 034/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CZ (rappresentanti: avv.ti O. Kress e S. Bassis)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (rappresentanti: R. Vasileva, agente, assistita dagli avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)
Oggetto
Da un lato, la domanda di annullare la decisione di prorogare il periodo di prova del ricorrente e la conseguente decisione di licenziarlo e, dall’altra, la domanda di risarcimento dell’asserito danno subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CZ. |
(1) GU C 325 del 9.11.2013, pag. 51.