8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/90 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI
(Causa F-55/13) (1)
((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2011 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Non luogo a statuire))
(2016/C 048/100)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento del rapporto di valutazione del rendimento del ricorrente per il 2011.
Dispositivo
1) |
La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 18 dicembre 2012 è annullata. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola. |
(1) GU C 226 del 3.8.2013, pag. 26.