Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 – Pharmacontinente – Saúde e Higiene e a.

(Causa C‑683/13)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione»

1. 

Questioni pregiudiziali — Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 9‑11)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Ambito di applicazione — Nozione di dati personali — Registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause — Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, a)] (v. punto 12)

3. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Normativa nazionale che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata — Ammissibilità — Presupposto — Necessarietà di detto obbligo [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, § 1, b) e c), e 7, c) ed e)] (v. punto 12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal do Trabalho da Covilhã – Interpretazione degli articoli 2, lettere a) e b), e 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GU L 281, pag. 31) – Nozione di dati personali – Dati repertoriati in un sistema di registrazione dei tempi di lavoro di una società.

Dispositivo

1) 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretata nel senso che un registro dell’orario di lavoro, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.

2) 

Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.

3) 

Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l’accesso al registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire l’efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, rispettino il principio di proporzionalità.


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2014 – Pharmacontinente – Saúde e Higiene e a.

(Causa C‑683/13)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione ai trattamenti di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione»

1. 

Questioni pregiudiziali — Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 9‑11)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Ambito di applicazione — Nozione di dati personali — Registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause — Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, a)] (v. punto 12)

3. 

Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46 — Normativa nazionale che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata — Ammissibilità — Presupposto — Necessarietà di detto obbligo [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, § 1, b) e c), e 7, c) ed e)] (v. punto 12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal do Trabalho da Covilhã – Interpretazione degli articoli 2, lettere a) e b), e 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (GU L 281, pag. 31) – Nozione di dati personali – Dati repertoriati in un sistema di registrazione dei tempi di lavoro di una società.

Dispositivo

1) 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretata nel senso che un registro dell’orario di lavoro, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, il quale contiene l’indicazione, per ciascun lavoratore, delle ore di inizio e di fine del lavoro nonché delle corrispondenti interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali», ai sensi di tale disposizione.

2) 

Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso di non ostare a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che imponga al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro per consentirne la consultazione immediata, purché tale obbligo sia necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilare sull’applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.

3) 

Spetta al giudice del rinvio valutare se l’obbligo, per il datore di lavoro, di fornire all’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro l’accesso al registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne l’immediata consultazione possa essere considerato necessario affinché detta autorità possa esercitare il suo compito di vigilanza, contribuendo a una più efficiente applicazione della normativa in materia di condizioni di lavoro, e, in caso affermativo, se le sanzioni irrogate per garantire l’efficace applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, rispettino il principio di proporzionalità.