Impugnazione
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Motivi d’impugnazione
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Conclusioni dirette alla sostituzione dei motivi
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Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1) (v. punti 32‑34)
Dispositivo
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Cytochroma Development Inc. è condannata alle spese.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 luglio 2014 – Cytochroma Development / UAMI
(causa C‑490/13 P) ( 1 ).
«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Opposizione ‑ Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Impugnazione che non verte sul dispositivo della sentenza impugnata — Impugnazione manifestamente irricevibile»
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Conclusioni dirette alla sostituzione dei motivi — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1) (v. punti 32‑34)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Cytochroma Development Inc. è condannata alle spese. |