Causa C‑426/13 P(R)

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Impugnazione — Ordinanza in sede di procedimento sommario — Valori limite per il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio, il mercurio, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli — Disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania che mantengono in vigore i valori limite nazionali per tali sostanze — Decisione della Commissione che nega l’approvazione integrale di tali disposizioni»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 dicembre 2013

  1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

  2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso avverso una decisione della Commissione che respinge la domanda di uno Stato membro di mantenere disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Motivi di ricorso che consentono di provare la sussistenza dei presupposti per la concessione della deroga richiesta – Motivi di ricorso prima facie non privi di fondamento

    (Artt. 114, § 4, TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

  3. Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Tutela della sanità pubblica – Principio di precauzione – Presa in considerazione da parte del giudice dei procedimenti sommari

    (Art. 279 TFUE)

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Applicazione alle impugnazioni proposte contro ordinanze emesse in sede di procedimento sommario

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 57, secondo comma, e 58)

  5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

  6. Sanità pubblica – Ravvicinamento delle legislazioni – Base giuridica – Adozione di misure di armonizzazione – Esclusione

    (Artt. 114, § 3, TFUE e 168, §§ 1 e 5, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  2.  Il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto qualora sussista, nella fase del procedimento sommario, una controversia importante la cui soluzione non si impone immediatamente, cosicché, prima facie, il ricorso non è privo di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata.

    Per quanto concerne una decisione della Commissione di non accogliere la domanda di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, per ottenere l’approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali incompatibili con una direttiva di armonizzazione, sono rilevanti ai fini dell’esame del fumus boni iuris il contesto specifico della procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, e in particolare il fatto che spetta allo Stato membro provare che la deroga da esso richiesta sia giustificata, nonché il potere discrezionale di cui dispone la Commissione al riguardo. Tuttavia, tale rilevanza significa unicamente che il giudice del procedimento sommario, nel verificare se lo Stato membro che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio abbia dedotto motivi idonei, prima facie, a dimostrare la sussistenza di un atto illegittimo posto in essere dalla Commissione e, quindi, l’esistenza del fumus boni iuris, deve tener conto del fatto che spetta allo Stato membro provare, nella fase del procedimento amministrativo, che sussistono i presupposti per la concessione della deroga richiesta. Tale rilevanza non significa, per contro, che lo Stato membro sia tenuto a provare in modo definitivo, nella fase del procedimento sommario, la sussistenza dei medesimi presupposti. Infatti, se dovesse prendere posizione su quest’ultima questione, il giudice del procedimento sommario si pronuncerebbe necessariamente su un aspetto della fondatezza del ricorso di merito proposto dallo Stato membro interessato ed eccederebbe, così, i limiti delle proprie competenze.

    (v. punti 41-44)

  3.  Poiché le istituzioni dell’Unione, in applicazione del principio di precauzione, possono adottare misure di tutela della salute umana senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei rischi per la salute, il giudice del procedimento sommario non incorre in alcun errore di diritto considerando, ai fini della sua valutazione relativa al probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile, e fatta salva la valutazione relativa alla ponderazione degli interessi, che l’applicazione, sia pure provvisoria, di valori che potrebbero non essere i più efficaci ai fini della protezione della salute umana e, più in particolare, di quella dei bambini, basti a dimostrare, con un grado di probabilità sufficiente, il verificarsi in futuro di un danno grave e irreparabile.

    (v. punto 54)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 66)

  6.  L’articolo 168, paragrafo 5, TFUE esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana. È vero che misure di armonizzazione adottate sul fondamento di altre disposizioni di diritto primario possono avere un’incidenza sulla protezione della salute umana. Il paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo prevede del resto che sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni dell’Unione e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire tale obiettivo nell’esercizio delle loro competenze relative alla realizzazione del mercato interno. Tuttavia, non può farsi ricorso ad altre disposizioni del diritto primario come fondamento giuridico al fine di aggirare l’espressa esclusione di qualsiasi armonizzazione, volta a proteggere e a migliorare la salute umana.

    (v. punto 75)


Causa C‑426/13 P(R)

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Impugnazione — Ordinanza in sede di procedimento sommario — Valori limite per il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio, il mercurio, le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei giocattoli — Disposizioni notificate dalla Repubblica federale di Germania che mantengono in vigore i valori limite nazionali per tali sostanze — Decisione della Commissione che nega l’approvazione integrale di tali disposizioni»

Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 dicembre 2013

  1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

  2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso avverso una decisione della Commissione che respinge la domanda di uno Stato membro di mantenere disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Motivi di ricorso che consentono di provare la sussistenza dei presupposti per la concessione della deroga richiesta — Motivi di ricorso prima facie non privi di fondamento

    (Artt. 114, § 4, TFUE e 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

  3. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Tutela della sanità pubblica — Principio di precauzione — Presa in considerazione da parte del giudice dei procedimenti sommari

    (Art. 279 TFUE)

  4. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Applicazione alle impugnazioni proposte contro ordinanze emesse in sede di procedimento sommario

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 57, secondo comma, e 58)

  5. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Portata dell’obbligo di motivazione

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

  6. Sanità pubblica — Ravvicinamento delle legislazioni — Base giuridica — Adozione di misure di armonizzazione — Esclusione

    (Artt. 114, § 3, TFUE e 168, §§ 1 e 5, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  2.  Il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto qualora sussista, nella fase del procedimento sommario, una controversia importante la cui soluzione non si impone immediatamente, cosicché, prima facie, il ricorso non è privo di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata.

    Per quanto concerne una decisione della Commissione di non accogliere la domanda di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, per ottenere l’approvazione del mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali incompatibili con una direttiva di armonizzazione, sono rilevanti ai fini dell’esame del fumus boni iuris il contesto specifico della procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, e in particolare il fatto che spetta allo Stato membro provare che la deroga da esso richiesta sia giustificata, nonché il potere discrezionale di cui dispone la Commissione al riguardo. Tuttavia, tale rilevanza significa unicamente che il giudice del procedimento sommario, nel verificare se lo Stato membro che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio abbia dedotto motivi idonei, prima facie, a dimostrare la sussistenza di un atto illegittimo posto in essere dalla Commissione e, quindi, l’esistenza del fumus boni iuris, deve tener conto del fatto che spetta allo Stato membro provare, nella fase del procedimento amministrativo, che sussistono i presupposti per la concessione della deroga richiesta. Tale rilevanza non significa, per contro, che lo Stato membro sia tenuto a provare in modo definitivo, nella fase del procedimento sommario, la sussistenza dei medesimi presupposti. Infatti, se dovesse prendere posizione su quest’ultima questione, il giudice del procedimento sommario si pronuncerebbe necessariamente su un aspetto della fondatezza del ricorso di merito proposto dallo Stato membro interessato ed eccederebbe, così, i limiti delle proprie competenze.

    (v. punti 41-44)

  3.  Poiché le istituzioni dell’Unione, in applicazione del principio di precauzione, possono adottare misure di tutela della salute umana senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei rischi per la salute, il giudice del procedimento sommario non incorre in alcun errore di diritto considerando, ai fini della sua valutazione relativa al probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile, e fatta salva la valutazione relativa alla ponderazione degli interessi, che l’applicazione, sia pure provvisoria, di valori che potrebbero non essere i più efficaci ai fini della protezione della salute umana e, più in particolare, di quella dei bambini, basti a dimostrare, con un grado di probabilità sufficiente, il verificarsi in futuro di un danno grave e irreparabile.

    (v. punto 54)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 66)

  6.  L’articolo 168, paragrafo 5, TFUE esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana. È vero che misure di armonizzazione adottate sul fondamento di altre disposizioni di diritto primario possono avere un’incidenza sulla protezione della salute umana. Il paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo prevede del resto che sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni dell’Unione e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire tale obiettivo nell’esercizio delle loro competenze relative alla realizzazione del mercato interno. Tuttavia, non può farsi ricorso ad altre disposizioni del diritto primario come fondamento giuridico al fine di aggirare l’espressa esclusione di qualsiasi armonizzazione, volta a proteggere e a migliorare la salute umana.

    (v. punto 75)