Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben / UAMI

(Causa C‑412/13 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 34, paragrafo 1, 75 e 77, paragrafo 1 — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET — Rivendicazione di preesistenza — Diniego»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 41)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità manifesta (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 50, 52, 53)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013, Langguth Erben/UAMI (MEDINET) (T‑378/11) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 maggio 2011 (procedimento R 1598/2010‑4), relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori, nell’ambito di una domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario – Violazione degli articoli 34, 75 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben / UAMI

(Causa C‑412/13 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 34, paragrafo 1, 75 e 77, paragrafo 1 — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET — Rivendicazione di preesistenza — Diniego»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 41)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità manifesta (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 50, 52, 53)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013, Langguth Erben/UAMI (MEDINET) (T‑378/11) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 maggio 2011 (procedimento R 1598/2010‑4), relativa ad una rivendicazione di preesistenza di marchi anteriori, nell’ambito di una domanda di registrazione del segno figurativo MEDINET come marchio comunitario – Violazione degli articoli 34, 75 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG è condannata alle spese.