ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 settembre 2014 (*)
«Rettifica di sentenza»
Nelle cause riunite C‑362/13 REC, C‑363/13 REC e C‑407/13 REC,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 3 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 28 giugno e il 17 luglio 2013, nei procedimenti
Maurizio Fiamingo (C‑362/13),
Leonardo Zappalà (C‑363/13),
Francesco Rotondo e altri (C‑407/13)
contro
Rete Ferroviaria Italiana SpA,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Il 3 luglio 2014 la Corte (Terza Sezione) ha pronunciato la sentenza Fiamingo e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13, EU:C:2014:2044).
2 Tale sentenza contiene, nella sua versione in lingua italiana, un errore materiale che occorre rettificare, su domanda della Rete Ferroviaria Italiana SpA, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
1) Il punto 20 della sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a. (C‑362/13, C‑363/13 e C‑407/13), nella sua versione in lingua italiana, dev’essere rettificato nel modo seguente:
«I ricorrenti nei procedimenti principali sono marittimi iscritti nei registri della gente di mare. Essi sono stati arruolati dalla RFI mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi posteriormente al 2001, per uno o più viaggi e per 78 giorni al massimo, al fine di essere imbarcati su traghetti per il tragitto Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria. Dalle decisioni di rinvio si evince che detti ricorrenti hanno lavorato, nell’ambito di tali contratti, al servizio del loro datore di lavoro per un tempo inferiore a un anno e che è trascorso un periodo superiore a 60 giorni dalla cessazione di un contratto di lavoro e la conclusione del contratto successivo».
2) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale della sentenza rettificata. A margine di quest’ultima è fatta menzione dell’ordinanza di rettifica.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.