ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
12 dicembre 2013 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura – Articoli 53, paragrafo 2, e 99 – Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza – Domanda manifestamente irricevibile – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Articolo 3 – Imposizione di una tassa di concessione governativa nell’ipotesi di contratto di abbonamento telefonico – Tassa non applicata nell’ipotesi di carta telefonica prepagata – Articolo 102 TFUE»
Nella causa C‑355/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Italia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2013, nel procedimento
Umbra Packaging srl
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.‑L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, G. Arestis (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente agli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), nonché dell’articolo 102 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Umbra Packaging srl (in prosieguo: la «Umbra») e l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Perugia (in prosieguo: «l’Agenzia») riguardo al rifiuto di quest’ultima di rimborsare la tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa (in prosieguo: la «TCG») versata dall’Umbra in forza di un contratto di abbonamento sottoscritto presso un fornitore nazionale di servizi di telefonia.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Conformemente al considerando 5 della direttiva autorizzazioni, quest’ultima «si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L’uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull’uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un’attività economica, come l’uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [GU L 91, pag. 10]».
4 L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».
5 L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva definisce la nozione di «autorizzazione generale» come «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».
6 L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato [CE].
2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività».
Il diritto italiano
7 L’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641/1972, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, del 26 ottobre 1972 (supplemento ordinario alla GURI n. 292, dell’11 novembre 1972, in prosieguo: il «DPR n. 641/1972»), dispone quanto segue:
«I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle [TCG] nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa».
8 L’articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, che prevede il pagamento di una somma mensile di EUR 5,12 per le utenze residenziali e di EUR 12,91 per le utenze affari per qualsiasi «licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione per ogni mese di utenza», dispone quanto segue:
«1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all’erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(...)».
9 L’articolo 160 del decreto legislativo n. 259/2003, che istituisce il Codice delle comunicazioni elettroniche, del 1º agosto 2003 (supplemento ordinario alla GURI n. 214, del 15 settembre 2003, è redatto nei seguenti termini:
«1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero [delle poste e delle telecomunicazioni].
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10 Con ricorso depositato l’8 maggio 2009 dinanzi all’Agenzia, l’Umbra depositava un’istanza di rimborso della somma di EUR 9087,35, che le era stata addebitata negli anni 2006, 2007 e 2008 ai sensi della TCG in forza dell’articolo 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972.
11 In esito al rigetto della sua domanda, la Umbra, il 19 marzo 2010, proponeva ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Perugia, che dichiarava il suo ricorso irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire.
12 La Umbra impugnava quindi quest’ultima decisione dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Umbria invocando, segnatamente, l’incompatibilità della TCG con le direttive in materia di comunicazioni elettroniche nonché con diversi principi e libertà fondamentali del diritto dell’Unione.
13 Ciò premesso, la commissione tributaria regionale dell’Umbria decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 160, D.Lgs. n. 259/2003, da cui insorge la tassa di concessione governativa secondo la tariffa dell’art. 21 DPR n. [641/1972] sia conforme all’articolo 3 della direttiva [autorizzazioni] che esclude nel regime liberalizzato delle comunicazioni la potestà di controllo dell’autorità amministrativa da cui trae giustificazione il prelievo sull’utente del servizio.
2) Se l’articolo 3, comma 2, del DM n. 33/1990, al quale rinvia l’art. 21 [della tariffa allegata al DPR n. 641/1972], come modificato dall’art. 3, D.L. n. 151/1991, sia conforme al regime di libera concorrenza e al divieto previsto dall’articolo 102 del [TFUE] di applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti.
3) Se il diverso importo della tassa di concessione governativa sulle utenze domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione sui soli contratti di abbonamento con esclusione del servizio prepagato sia[no] conformi ai criteri di ragionevolezza e di appropriatezza e non ostacolino la formazione di un mercato concorrenziale».
Sulle questioni pregiudiziali
14 Nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa di uno Stato membro con il diritto dell’Unione, occorre anzitutto ricordare che non è compito della Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di disposizioni di diritto nazionale con tali norme. Tuttavia, essa è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su detta compatibilità per la definizione della causa della quale è adito (ordinanza del 15 dicembre 2010, Agricola Esposito, C‑492/09, punto 19 e giurisprudenza ivi richiamata).
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva autorizzazioni vada interpretato nel senso che osta ad una normativa quale quella relativa alla TCG.
16 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. Tale disposizione va applicata nella presente causa.
17 Occorre ricordare che, riguardo ad una questione sostanzialmente identica, la Corte ha ricordato, al punto 34 della menzionata ordinanza Agricola Esposito, che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, quest’ultima si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, ai sensi del considerando 5 della direttiva medesima, essa si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.
18 Al punto 35 della menzionata ordinanza Agricola Esposito, la Corte ha rilevato, da una parte, che la TCG, in quanto tassa sull’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, non ha, come base imponibile, la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e, dall’altra, che l’uso privato di un servizio di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, ai sensi della direttiva autorizzazioni.
19 La Corte, ai punti 36 e 38 della menzionata ordinanza Agricola Esposito,, ha quindi concluso che la direttiva autorizzazioni non si applica ad una normativa come quella concernente la TCG e, conseguentemente, che la direttiva medesima non osta ad un tributo come la TCG.
20 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’articolo 3 della direttiva autorizzazioni va interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella relativa alla TCG.
Sulla seconda questione
21 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Tale disposizione va applicata nella presente causa.
22 Occorre ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 18 luglio 2013, Sky Italia, C‑234/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).
23 Le esigenze relative alla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenza cit. Sky Italia, punto 31).
24 Nel contesto della presente domanda di decisione pregiudiziale, il giudice del rinvio si limita a valutazioni di ordine generale sull’eventuale impatto della TCG sulla concorrenza, astenendosi dal chiarire il nesso che potrebbe sussistere tra l’imposizione di tale tributo ed eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni, al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi sull’eventuale applicazione dell’articolo 102 TFUE.
25 È giocoforza rilevare che, in una tale situazione, la Corte non può rispondere utilmente alla questione posta.
26 Pertanto, la seconda questione è manifestamente irricevibile.
Sulla terza questione
27 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la differenza tra l’importo della TCG versata per le utenze domestiche e quelle aziendali e la sua applicazione ai soli contratti di abbonamento, con esclusione del servizio prepagato, siano conformi ai criteri di ragionevolezza e di appropriatezza e se l’imposizione di tale tassa non ostacoli la formazione di un mercato concorrenziale.
28 Alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 22, è sufficiente rilevare che il giudice del rinvio si limita ad indicare, al punto 10.1 della decisione di rinvio, che il divario tra gli utenti che sottoscrivono il contratto di abbonamento o adoperano un servizio prepagato «determina una distorsione che influisce sulle scelte degli utenti e discrimina la presenza sul mercato nazionale degli investitori comunitari rispetto agli altri Stati dove il servizio in abbonamento non è soggetto a imposizione in violazione del divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (…) stabilito dall’art[icolo] 56 [TFUE]», senza fornire altri chiarimenti.
29 Di conseguenza, tale questione è anch’essa manifestamente irricevibile.
Sulle spese
30 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale come quella relativa alla tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.