Causa C‑278/13 P(R)
Commissione europea
contro
Pilkington Group Ltd
«Impugnazione — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione della Commissione relativa a un’intesa sul mercato europeo del vetro destinato agli autoveicoli — Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respinge parzialmente la domanda della richiedente volta ad ottenere il trattamento riservato di talune informazioni contenute nella decisione che constata tale intesa»
Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Carattere cumulativo – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Rischio di lesione dei diritti fondamentali – Rischio non costitutivo in sé di un danno grave
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7 e 47; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazioni di una sentenza viziate da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno derivante dalla pubblicazione di informazioni asseritamente coperte dal segreto professionale – Danno riparabile mediante un’adeguata compensazione – Riparabilità
(Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7 e 47; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità
(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE, 339 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35‑38)
Nell’ambito di un procedimento sommario, non è sufficiente dedurre, in modo astratto, una violazione dei diritti fondamentali al fine di dimostrare che il danno che potrebbe derivarne avrebbe necessariamente un carattere irreparabile. La tutela rafforzata dei diritti fondamentali che discenderebbe dal Trattato di Lisbona non rimette in discussione questo assunto, dato che i suddetti diritti erano già tutelati nel diritto dell’Unione prima dell’entrata in vigore di tale Trattato. È vero che la violazione di taluni diritti fondamentali, quali la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti sancita all’articolo 4 della Carta, può di per sé, in ragione della natura stessa del diritto violato, generare un danno grave e irreparabile. Tuttavia, spetta sempre alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio dedurre e dimostrare la probabilità che, nel suo caso specifico, si verifichi un danno siffatto.
(v. punti 40, 41)
V. il testo della decisione.
(v. punto 45)
La pubblicazione di informazioni commerciali specifiche relative ad elementi quali l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi deve essere considerata come un danno avente il grado di gravità necessario a giustificare l’adozione di un provvedimento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda l’irreparabilità del pregiudizio, il successivo annullamento da parte del Tribunale della decisione di rigetto di una domanda di trattamento riservato, per violazione dell’articolo 339 TFUE e del diritto fondamentale alla tutela del segreto professionale, non sovvertirebbe gli effetti derivanti dalla pubblicazione di tali informazioni. Di conseguenza, una società verrebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva qualora le informazioni controverse fossero rese note prima della soluzione della controversia nel merito.
Tuttavia, qualora l’eventuale danno conseguente alla pubblicazione delle informazioni commerciali ledesse gli interessi commerciali ed economici della società di cui trattasi, il versamento di una compensazione adeguata dovrebbe essere sufficiente a riparare il danno dedotto.
(v. punti 46‑48, 51)
Un danno di tipo economico può essere considerato irreparabile se esso, anche quando si verifica, non può essere quantificato. È vero che l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere. Infatti, nella fase del procedimento sommario, la possibilità di ottenere il ristoro di un danno di tipo pecuniario in un momento successivo, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, è incerta per definizione. Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro. Ciò può verificarsi nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche ed asseritamente confidenziali relative a elementi quali l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi. In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di ciascuna delle persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici della società cui le informazioni si riferiscono.
Tuttavia, da quanto precede non è possibile dedurre che il fatto, per la Commissione, di accordare l’accesso a una comunicazione degli addebiti sia necessariamente idoneo a generare un danno grave e irreparabile allo stesso modo della pubblicazione di una decisione definitiva recante l’accertamento di un’infrazione. Infatti, quando una parte del procedimento amministrativo ha accesso a una versione di una comunicazione degli addebiti contenente segreti commerciali, tale accesso le è accordato, in via di principio, al solo fine di consentirle di partecipare in modo utile a tale procedimento, di modo che essa non ha il diritto di sfruttare le informazioni contenute in tale documento per altre finalità. Peraltro, il danno potenzialmente risultante dall’accesso a una comunicazione degli addebiti accordato a un numero limitato di persone ben identificabili non è comparabile, segnatamente dal punto di vista della possibilità di valutarlo e, in definitiva, di quantificarlo, a quello risultante dalla pubblicazione in Internet di una decisione definitiva che può essere consultata da chiunque.
(v. punti 52‑55, 57, 58)
V. il testo della decisione.
(v. punti 67, 68)
Causa C‑278/13 P(R)
Commissione europea
contro
Pilkington Group Ltd
«Impugnazione — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione della Commissione relativa a un’intesa sul mercato europeo del vetro destinato agli autoveicoli — Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respinge parzialmente la domanda della richiedente volta ad ottenere il trattamento riservato di talune informazioni contenute nella decisione che constata tale intesa»
Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Carattere cumulativo — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Rischio di lesione dei diritti fondamentali — Rischio non costitutivo in sé di un danno grave
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7 e 47; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazioni di una sentenza viziate da una violazione del diritto dell’Unione — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno derivante dalla pubblicazione di informazioni asseritamente coperte dal segreto professionale — Danno riparabile mediante un’adeguata compensazione — Riparabilità
(Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 7 e 47; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Danno non quantificabile — Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento — Irreparabilità
(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE, 339 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35‑38)
Nell’ambito di un procedimento sommario, non è sufficiente dedurre, in modo astratto, una violazione dei diritti fondamentali al fine di dimostrare che il danno che potrebbe derivarne avrebbe necessariamente un carattere irreparabile. La tutela rafforzata dei diritti fondamentali che discenderebbe dal Trattato di Lisbona non rimette in discussione questo assunto, dato che i suddetti diritti erano già tutelati nel diritto dell’Unione prima dell’entrata in vigore di tale Trattato. È vero che la violazione di taluni diritti fondamentali, quali la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti sancita all’articolo 4 della Carta, può di per sé, in ragione della natura stessa del diritto violato, generare un danno grave e irreparabile. Tuttavia, spetta sempre alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio dedurre e dimostrare la probabilità che, nel suo caso specifico, si verifichi un danno siffatto.
(v. punti 40, 41)
V. il testo della decisione.
(v. punto 45)
La pubblicazione di informazioni commerciali specifiche relative ad elementi quali l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi deve essere considerata come un danno avente il grado di gravità necessario a giustificare l’adozione di un provvedimento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda l’irreparabilità del pregiudizio, il successivo annullamento da parte del Tribunale della decisione di rigetto di una domanda di trattamento riservato, per violazione dell’articolo 339 TFUE e del diritto fondamentale alla tutela del segreto professionale, non sovvertirebbe gli effetti derivanti dalla pubblicazione di tali informazioni. Di conseguenza, una società verrebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva qualora le informazioni controverse fossero rese note prima della soluzione della controversia nel merito.
Tuttavia, qualora l’eventuale danno conseguente alla pubblicazione delle informazioni commerciali ledesse gli interessi commerciali ed economici della società di cui trattasi, il versamento di una compensazione adeguata dovrebbe essere sufficiente a riparare il danno dedotto.
(v. punti 46‑48, 51)
Un danno di tipo economico può essere considerato irreparabile se esso, anche quando si verifica, non può essere quantificato. È vero che l’incertezza legata al ristoro di un danno di tipo pecuniario nell’ambito di un’eventuale azione risarcitoria non può essere considerata, di per sé, quale circostanza idonea a dimostrare il carattere irreparabile di un danno di tal genere. Infatti, nella fase del procedimento sommario, la possibilità di ottenere il ristoro di un danno di tipo pecuniario in un momento successivo, nell’ambito di un’eventuale azione di risarcimento esperibile in seguito all’annullamento dell’atto impugnato, è incerta per definizione. Ciò non vale, però, quando già al momento della valutazione compiuta dal giudice dei procedimenti sommari risulti chiaro che il danno dedotto, considerata la sua natura e le modalità in cui è previsto che si verifichi, non sarà tale da poter essere identificato e quantificato in modo adeguato dopo che si sarà prodotto e che, in concreto, un’azione risarcitoria non ne permetterebbe quindi il ristoro. Ciò può verificarsi nel caso della pubblicazione di informazioni commerciali specifiche ed asseritamente confidenziali relative a elementi quali l’identità dei clienti, il numero di pezzi forniti, il calcolo dei prezzi e le modifiche dei prezzi. In effetti, sarebbe impossibile identificare il numero e la qualità di ciascuna delle persone che siano effettivamente venute a conoscenza delle informazioni pubblicate e valutare così l’impatto che la pubblicazione di queste ultime potrebbe aver avuto, in concreto, sugli interessi commerciali ed economici della società cui le informazioni si riferiscono.
Tuttavia, da quanto precede non è possibile dedurre che il fatto, per la Commissione, di accordare l’accesso a una comunicazione degli addebiti sia necessariamente idoneo a generare un danno grave e irreparabile allo stesso modo della pubblicazione di una decisione definitiva recante l’accertamento di un’infrazione. Infatti, quando una parte del procedimento amministrativo ha accesso a una versione di una comunicazione degli addebiti contenente segreti commerciali, tale accesso le è accordato, in via di principio, al solo fine di consentirle di partecipare in modo utile a tale procedimento, di modo che essa non ha il diritto di sfruttare le informazioni contenute in tale documento per altre finalità. Peraltro, il danno potenzialmente risultante dall’accesso a una comunicazione degli addebiti accordato a un numero limitato di persone ben identificabili non è comparabile, segnatamente dal punto di vista della possibilità di valutarlo e, in definitiva, di quantificarlo, a quello risultante dalla pubblicazione in Internet di una decisione definitiva che può essere consultata da chiunque.
(v. punti 52‑55, 57, 58)
V. il testo della decisione.
(v. punti 67, 68)