Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2014 – Elcogás

(causa C‑275/13) 1  ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di “intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali” — Società titolari di impianti di produzione di energia elettrica — Finanziamenti straordinari»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 18, 19)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato — Autorità pubbliche coinvolte nell’adozione della misura (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 22, 23)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali — Meccanismo di compensazione dei costi supplementari legati alla produzione di energia elettrica — Meccanismo finanziato mediante la tariffa applicata ai consumatori e agli utenti della rete di trasporto e distribuzione e gestito da un organo di natura statale — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 24‑33 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali l’erogazione di importi, a favore di un’impresa privata produttrice di energia elettrica, che vengono distribuiti alle imprese del settore elettrico da un ente pubblico in conformità a criteri legali predeterminati, erogazione finanziata dall’insieme degli utilizzatori finali di elettricità situati sul territorio nazionale.


( 1 ) GU C 226 del 3.8.2013.


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 ottobre 2014 – Elcogás

(causa C‑275/13) 1  ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di “intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali” — Società titolari di impianti di produzione di energia elettrica — Finanziamenti straordinari»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 18, 19)

2. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Attribuzione di agevolazioni imputabile allo Stato — Autorità pubbliche coinvolte nell’adozione della misura (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 22, 23)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Aiuti provenienti da risorse statali — Meccanismo di compensazione dei costi supplementari legati alla produzione di energia elettrica — Meccanismo finanziato mediante la tariffa applicata ai consumatori e agli utenti della rete di trasporto e distribuzione e gestito da un organo di natura statale — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 24‑33 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali l’erogazione di importi, a favore di un’impresa privata produttrice di energia elettrica, che vengono distribuiti alle imprese del settore elettrico da un ente pubblico in conformità a criteri legali predeterminati, erogazione finanziata dall’insieme degli utilizzatori finali di elettricità situati sul territorio nazionale.


( 1 )   GU C 226 del 3.8.2013.